La legge 15 marzo 2010, n.38, Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore ha ulteriormente sviluppato il processo di semplificazione delle procedura di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore, dell’allegato III-bis:
Per approfondire consulta:
Si forniscono alcuni chiarimenti sulla normativa, con le risposte alle domande più frequenti:
Consulta le tabelle aggiornate nella sezione Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope
Con la Legge 8 febbraio 2001, n. 12 Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, sono state introdotte modifiche sostanziali alla precedente normativa, al fine di garantire un più efficace trattamento del dolore nei malati terminali o nei pazienti affetti da dolore severo cronico.
Il provvedimento si rese necessario in quanto i medici non prescrivevano con facilità gli analgesici stupefacenti, stante la eccessiva rigidità di compilazione della ricetta e la previsione di sanzioni anche penali in caso di errori nella prescrizione.
I farmaci analgesici oppiacei per la terapia del dolore sono i farmaci che costituiscono l’allegato III-bis del testo unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/90) e sono elencati nella Tabella dei medicinali sezione A delle sostanze stupefacenti e psicotrope, individuati da un doppio asterisco (**).
Nell’ottica di una continua semplificazione per l’utilizzo dei farmaci analgesici oppiacei, il DM 18 aprile 2007 ha apportato ulteriori novità:
Una ulteriore importante agevolazione nei riguardi dei pazienti è stata la volontà di concedere i farmaci antidolore in assistenza domiciliare integrata (legge n.405/2001). A tal fine il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, le quantità terapeutiche dei farmaci compresi nell’allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.
Anche i pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero possono ricevere direttamente dalla struttura sanitaria i farmaci necessari per un primo ciclo di terapia, senza avere la necessità di rivolgersi immediatamente al medico di base e alla farmacia aperta al pubblico.
Data di ultimo aggiornamento 8 febbraio 2022