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Rendicontazione trimestrale e annuale


Rendicontazione trimestrale e annuale


Modalità di trasmissione dati

Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle I e II, devono trasmettere al Ministero della Salute, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’attività (DPR 309/90 art. 65).

Gli enti e le imprese devono trasmettere precisamente:

  1. i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
  2. la quantità e qualità (tutte le info utili sullo specifico stupefacente da rendicontare : nome, forma farmaceutica, tipo preparato ecc) delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;
  3. la quantità e qualità dei medicinali venduti nel corso dell’anno;
  4. la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente per via elettronica mediante il SIUCS-Sistema Informativo dell’ufficio Centrale Stupefacenti.

L’obbligo di trasmissione dei dati riassuntivi si applica anche alle ditte autorizzate al commercio solo in caso di importazioni e/o esportazioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.


Trasmissione di notizie e dati trimestrali

Tutti gli enti e le imprese autorizzati in base al DPR 309/90 art. 17, che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle di cui all’ art. 13 del D.P.R. 309/90, devono trasmettere al Ministero della Salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione movimentati nel corso del trimestre precedente (DPR 309/90 art. 66).

Chi non avesse effettuato movimentazioni (import o export) nel corso dei trimestri non è tenuto ad inviare i rendiconti trimestrali.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.


Scadenze per la trasmissione dati

Trasmissione dati Termine di scadenza Mezzo di trasmissione
Rendiconto I trimestre 15 aprile SIUCS
Rendiconto II trimestre 15 luglio SIUCS
Rendiconto III trimestre 15 ottobre SIUCS
Rendiconto IV trimestre 15 gennaio SIUCS
Rendiconto annuale 31 gennaio SIUCS



Data di ultimo aggiornamento 6 luglio 2021



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