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Stima del fabbisogno delle sostanze stupefacenti


Stima del fabbisogno delle sostanze stupefacenti


In base alla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961 i governi hanno l’obbligo di fornire all’INCB - International Narcotic Control Board ogni anno la previsione del fabbisogno di sostanze stupefacenti necessarie per l’intero anno successivo (c.d. stime).

L’elenco delle sostanze stupefacenti è disponibile sul sito dell'INCB nella Yellow List - List of narcotic drugs under International control. La Yellow list contiene, in particolare, nella parte quarta i fattori di conversione ufficiali da applicare ai possibili derivati in forma di esteri, eteri e sali per ottenerne il corrispondente corretto valore di base anidra. Non devono essere utilizzati altri fattori di conversione.

La trasmissione delle stime

Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione, all’impiego al commercio di sostanze stupefacenti nonché dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti, compresi nelle tabelle I e II, sono tenuti a trasmettere esclusivamente al Ministero della Salute entro il 31 maggio di ogni anno una comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it, relativa alle stime dei quantitativi da importare nell’intero anno successivo (come previsto dall’art 66 comma 2 DPR 309/90).

Nella comunicazione vanno specificati l’oggetto della trasmissione e i dati di riconoscimento del mittente.

Nella trasmissione delle stime annuali relative alle sostanze stupefacenti dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

  • sostanza e quantità da importare da altri Stati, non devono essere inviate informazioni relative ad acquisti sul territorio nazionale:
    • per la distribuzione sul mercato nazionale per uso medico e scientifico (colonna 1)
    • per la fabbricazione di altre sostanze stupefacenti (colonna2a)
    • per la preparazione di medicinali inclusi nella scheda III della Convenzione del 1961*(colonna2b) (*Preparati esenti da alcune misure di controllo per il non elevato contenuto di sostanza stupefacente. Per individuare detti preparati è disponibile la Yellow List - List of Narcotic Drugs Under International Control)
    • per la fabbricazione di sostanze non stupefacenti (colonna 2c)
  • sostanza e quantità da importare destinata esclusivamente alla riesportazione (c.d. re-export)
  • quantità presumibile da tenere in giacenza relativa al 31 dicembre dell’anno a cui le stime si riferiscono.

La trasmissione delle stime delle sostanze stupefacenti può essere effettuata utilizzando il modello Form B disponibile sul sito dell'International Narcotics Control Board (INCB). Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB.

Modello tabella italiano
Nome sostanza 1 2 3 4
Quantità da distribuire sul mercato nazionale per uso medico e scientifico Quantità utilizzata per la fabbricazione di: Quantità da importare destinata esclusivamente alla riesportazione Quantità da tenere in giacenza relativa al 31 dicembre dell'anno a cui le stime si riferiscono
(a)
altre sostanze stupefacenti
(b)
preparazione di medicinali inclusi nella scheda III della Convenzione 1961
(c)
altre sostanze non stupefacenti
destinate al mercato nazionale o per export
kg g kg g kg g kg g kg g kg g



























Scarica Modello tabella in italiano (doc)

Nel caso di quantitativi per l’intero anno inferiori al grammo (ad es. 0,1 grammi) si deve riportare nella colonna di riferimento la quantità di 1 grammo per arrotondamento e in nota specificare il quantitativo reale.

Anche nel caso di quantitativi superiori al grammo ma che comprendono quantità decimali deve essere riportata la quantità in grammi immediatamente superiore per arrotondamento e in nota invece il quantitativo reale (ad es. 2,1 grammi vanno riportati come 3 grammi nella colonna di riferimento).  

Le scadenze per la trasmissione dati

Trasmissione dati Termine di scadenza Trasmissione
Stime annuali sostanze stupefacenti 31 maggio (redatto ogni anno) Si può utilizzare il Form B disponibile sul sito dell'INCB da inviare a mezzo PEC all'Ufficio centrale stupefacenti dgfdm@postacert.sanita.it. Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB
Stime triennali sostanze psicotrope dal 31 maggio 2012 (redatto ogni 3 anni) Si può utilizzare il Form B/P disponibile sul sito dell'INCB da inviare a mezzo PEC all'Ufficio centrale stupefacenti dgfdm@postacert.sanita.it. Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB
Quote di fabbricazione da pubblicare annualmente su Gazzetta Ufficiale 30 ottobre (ogni anno) Indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it



Data di ultimo aggiornamento 15 marzo 2024



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