In base alla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961 i governi hanno l’obbligo di fornire all’INCB - International Narcotic Control Board ogni anno la previsione del fabbisogno di sostanze stupefacenti necessarie per l’intero anno successivo (c.d. stime).
L’elenco delle sostanze stupefacenti è disponibile sul sito dell'INCB nella Yellow List - List of narcotic drugs under International control. La Yellow list contiene, in particolare, nella parte quarta i fattori di conversione ufficiali da applicare ai possibili derivati in forma di esteri, eteri e sali per ottenerne il corrispondente corretto valore di base anidra. Non devono essere utilizzati altri fattori di conversione.
Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione, all’impiego al commercio di sostanze stupefacenti nonché dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti, compresi nelle tabelle I e II, sono tenuti a trasmettere esclusivamente al Ministero della Salute entro il 31 maggio di ogni anno una comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it, relativa alle stime dei quantitativi da importare nell’intero anno successivo (come previsto dall’art 66 comma 2 DPR 309/90).
Nella comunicazione vanno specificati l’oggetto della trasmissione e i dati di riconoscimento del mittente.
Nella trasmissione delle stime annuali relative alle sostanze stupefacenti dovranno essere specificate le seguenti informazioni:
La trasmissione delle stime delle sostanze stupefacenti può essere effettuata utilizzando il modello Form B disponibile sul sito dell'International Narcotics Control Board (INCB). Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB.
Nome sostanza | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
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Quantità da distribuire sul mercato nazionale per uso medico e scientifico | Quantità utilizzata per la fabbricazione di: | Quantità da importare destinata esclusivamente alla riesportazione | Quantità da tenere in giacenza relativa al 31 dicembre dell'anno a cui le stime si riferiscono | |||||||||
(a) altre sostanze stupefacenti |
(b) preparazione di medicinali inclusi nella scheda III della Convenzione 1961 |
(c) altre sostanze non stupefacenti |
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destinate al mercato nazionale o per export | ||||||||||||
kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | kg | g | |
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Anche nel caso di quantitativi superiori al grammo ma che comprendono quantità decimali deve essere riportata la quantità in grammi immediatamente superiore per arrotondamento e in nota invece il quantitativo reale (ad es. 2,1 grammi vanno riportati come 3 grammi nella colonna di riferimento).
Trasmissione dati | Termine di scadenza | Trasmissione |
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Stime annuali sostanze stupefacenti | 31 maggio (redatto ogni anno) | Si può utilizzare il Form B disponibile sul sito dell'INCB da inviare a mezzo PEC all'Ufficio centrale stupefacenti dgfdm@postacert.sanita.it. Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB |
Stime triennali sostanze psicotrope | dal 31 maggio 2012 (redatto ogni 3 anni) | Si può utilizzare il Form B/P disponibile sul sito dell'INCB da inviare a mezzo PEC all'Ufficio centrale stupefacenti dgfdm@postacert.sanita.it. Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB |
Quote di fabbricazione da pubblicare annualmente su Gazzetta Ufficiale | 30 ottobre (ogni anno) | Indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it |
Data di ultimo aggiornamento 15 marzo 2024