Assistenza integrativa
Rientra nell’assistenza integrativa (art. 10 dPCM 12 gennaio 2017) l’erogazione di dispositivi medici (pannoloni, cateteri, cannule, medicazioni, presidi per diabetici, ecc.) e di alimenti particolari (prodotti senza glutine, prodotti aproteici, latte artificiale, ecc.) a specifiche categorie di pazienti.
In particolare, questo livello di assistenza include:
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Fornitura dei dispositivi medici monouso elencati nell’allegato 2 al dPCM agli assistiti tracheostomizzati e laringectomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale cronica e agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento.
Lo status di avente diritto sulla base delle condizioni cliniche del paziente viene certificato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale (SSN) competente per la specifica disabilità.
La procedura di erogazione prevede la prescrizione compilata sul ricettario del SSN da parte del medico specialista (le Regioni e le Province autonome, con modalità prestabilite, possono consentire la prescrizione anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai medici dei servizi territoriali), con le quantità dei dispositivi necessari per un periodo di massimo un anno e comunque entro il limite fissato dall’allegato 2. L’utente invia la documentazione all’ufficio autorizzativo dell’ASL di residenza per le opportune verifiche amministrative così da procedere all’autorizzazione e alla fornitura ed erogazione dei dispositivi secondo modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome.
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Fornitura dei dispositivi elencati nell’allegato 3 al dPCM, destinati alle persone affette da malattia diabetica o da alcune malattie rare. Si tratta di strisce e compresse reattive per la determinazione del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine e nel sangue, lancette e penne pungidito, siringhe e aghi per la somministrazione di insulina, apparecchi per la misurazione della glicemia e della chetonemia, microinfusori per la somministrazione programmata dell’insulina.
Le modalità di accertamento degli aventi diritto, le modalità di fornitura e i quantitativi forniti in relazione al fabbisogno in funzione del livello di gravità della malattia sono rimesse alle singole Regioni e Province autonome.
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Fornitura di alimenti alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica, di alimenti privi di glutine alle persone affette da celiachia, di alimenti aproteici o ipoproteici alle persone affette da nefropatia cronica e di sostituti del latte materno ai bambini nati da madri sieropositive per HIV (art.14 del dPCM). Le suddette patologie devono essere certificate dai centri di riferimento accertati dalle Regioni e dalle Province autonome. Il Ministero della salute ha determinato con proprio decreto i limiti massimi di spesa mensile per l’acquisto degli alimenti privi di glutine destinati ai celiaci. Le modalità di erogazione sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome.
Data di ultimo aggiornamento
14 gennaio 2025