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Assistenza protesica


medico in laboratorio


Il Servizio sanitario nazionale (SSN) garantisce alle categorie di persone individuate dall’art. 18 del dPCM 12 gennaio 2017 le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito (art. 17 dPCM 12 gennaio 2017) e riportate nell’allegato 5 del dPCM .

L'allegato 5 del succitato dPCM, contenente  l’elenco delle prestazioni di assistenza protesica, è suddiviso negli elenchi 1, 2A e 2B:  

  • L'elenco 1 contiene le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura. Si definisce "su misura", ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali. 
  • L'elenco 2A contiene ausili di serie, conformi al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato con adattamenti per soddisfare le esigenze specifiche del paziente. 
  • L'elenco 2B contiene ausili di serie conformi al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, pronti all'uso e che non necessitano della messa in opera da parte del tecnico abilitato.

Le modalità di erogazione delle prestazioni sono illustrate nell’allegato 12 del dPCM 12 gennaio 2017.

Il cittadino che si trova nelle condizioni previste dall'art.18 del dPCM, deve rivolgersi alla ASL di residenza.

La procedura di erogazione si articola nelle seguenti fasi:

  • Formulazione del piano riabilitativo assistenziale individuale;
  • Prescrizione
  • Autorizzazione
  • Erogazione
  • Collaudo.

Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l’inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l’erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni richieste dal medico prescrittore. 

Le Regioni e le Province autonome definiscono il tempo massimo per l’esecuzione del collaudo e regolamentano i casi in cui lo stesso non venga effettuato nei tempi previsti.  

Le riparazioni, la manutenzione, la sostituzione dei dispositivi deve necessariamente avvenire a seguito di prescrizione del medico specialista nell'ambito dei controlli previsti dal piano riabilitativo assistenziale individuale. 

I tempi minimi di rinnovo per ciascun dispositivo sono stabiliti nell'allegato 5 del dPCM del 12 gennaio 2017.

Le Regioni e le Province autonome adottano misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari, adempimenti non strettamente necessari.


Per approfondire

Per informazioni sulle tariffe delle prestazioni del SSN rientranti nei LEA, così come definiti nel DPCM 12 gennaio 2017, consultare la pagina "Nomenclatori e tariffe delle prestazioni del SSN".



Data di ultimo aggiornamento 14 gennaio 2025



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