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Indennizzi ai soggetti affetti da sindrome da talidomide (Legge 244/07)

In che consiste l'indennizzo

L'indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

La norma prevede che l’indennizzo sia corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, in presenza di più congiunti il 50% dell’indennizzo viene suddiviso.
In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo è interamente corrisposto al danneggiato.

Se il danneggiato è incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai familiari conviventi.

 

 

La procedura per richiedere l'indennizzo

Per i soggetti nati dal 1958 al 1966

  1. La domanda di indennizzo deve essere presentata al Ministero della Salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure (DGVESC), Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/92, che ha il compito di svolgere l'istruttoria.

  2. Svolta l'istruttoria, l’Ufficio invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la somministrazione del farmaco talidomide, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda.
    Il verbale contenente il giudizio viene restituito all’Ufficio che provvede a notificarlo ai diretti interessati o alle persone da essi delegate. Nel caso di riconoscimento del beneficio contestualmente alla notifica sarà richiesta la documentazione necessaria per predisporre gli atti finalizzati all’erogazione dell’indennizzo.

  3. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare all’Ufficio, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione, al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.

Per i soggetti nati al di fuori degli anni 1958-1966

  1. La domanda di indennizzo deve essere presentata al Ministero della Salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure (DGVESC), Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/92, che ha il compito di svolgere l'istruttoria, a partire dal 6 dicembre 2017, data dell’entrata in vigore del D.M. n 166 /17.

  2. Svolta l'istruttoria, l’Ufficio invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la somministrazione del farmaco talidomide, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale contenente il giudizio viene restituito all’Ufficio che provvede a notificarlo ai diretti interessati o alle persone da essi delegate. Nel caso di riconoscimento del beneficio contestualmente alla notifica sarà richiesta la documentazione necessaria per predisporre gli atti finalizzati all’erogazione dell’indennizzo.

  3. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare all’Ufficio, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione, al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.

  4. L'interessato deve presentare la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide da cui si evince la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno del concepimento.

Per la procedura consulta la scheda servizi:

Cosa fare in caso di giudizio negativo della Commissione medica ospedaliera (CMO)

È possibile ricorrere al giudice del lavoro competente per materia.


Data di ultimo aggiornamento 7 aprile 2021



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