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Indennizzi per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti (Legge 210/92)


La Legge 25 febbraio 1992 , n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.

vedi:

Legge 25 febbraio 1992 , n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.(Gazzetta Ufficiale, n. 55 del 06 marzo 1992)

Beneficiari

Possono presentare domanda:

  • i soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite o da infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati
  • i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un’autorità sanitaria
  • gli operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione a seguito di contatto con sangue e suoi derivati
  • i soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza di contatto con persona vaccinata
  • i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie
  • i soggetti danneggiati irreversibilmente a causa di vaccinazione anti SARS-COV-2
  • i soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie
  • il coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati
  • il figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo
  • gli aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni qualora a causa delle vaccinazioini o delle patologie previste dalla legge, sia derivata la morte.

Procedure per indennizzi

Con il Decreto legislativo 31 marzo 1998 ed il conseguente DPCM del 26 maggio 2000 le competenze in materia di indennizzi ai sensi della Legge 210/92 con decorrenza dal 1° gennaio 2001 sono state trasferite dal Ministero della Salute alle regioni. Pertanto, le regioni provvedono a notificare il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera e a liquidare l'indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi residenti, o ai loro eredi. Per la sola regione Sicilia resta invece la competenza del Ministero della Salute sia per la notifica del giudizio della CMO che per l’erogazione dei benefici previsti

Le procedure

  1. La domanda di indennizzo deve essere presentata all'Azienda Sanitaria di residenza.

  2. L'Azienda Sanitaria ha il compito di svolgere l'istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

  3. Svolta l'istruttoria, l'Azienda Sanitaria invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l'interessato e ad esprimere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, o vaccinazione o somministrazione di emoderivati infetti, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale contenente il giudizio è inviato all’Azienda Sanitaria.

  4. Il verbale della CMO è successivamente notificato ai diretti interessati. Dal giorno dell'avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione del ricorso avverso il giudizio della CMO.

  5. Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda Sanitaria, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92), al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.

  6. I soggetti (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo) che hanno contratto più di una malattia direttamente connessa alla trasfusione o vaccinazione o somministrazione di emoderivati infetti, possono presentare apposita domanda alla Azienda Sanitaria per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia). L'indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7, Legge 238/97).

  7. In caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell'indennizzo, gli aventi diritto (nell'ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di € 77.468,53 (da corrispondersi in unica soluzione o reversibile per 15 anni). La richiesta va presentata presso l'Azienda Sanitaria dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto, entro il termine di 10 anni dalla data del decesso.
    Gli eredi hanno diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’intestatario dell’indennizzo.
  1. Il termine per la presentazione della domanda per i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati è di tre anni, mentre per i soggetti affetti da HIV il termine è di dieci anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.


Per la procedura consulta:

Ricorsi

Cosa fare in caso di giudizio negativo della Commissione Medica Ospedaliera

Avverso il giudizio della CMO l'interessato può presentare ricorso amministrativo (art.5 L.210/92), sul quale è competente a decidere il Ministero della Salute.

Il ricorso deve essere inviato al Ministero - Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure - Ufficio 4 Indennizzi Legge 210/92 - viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 ROMA oppure all’indirizzo pec: dgvesc@postacert.sanita.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del giudizio, o dalla piena conoscenza dello stesso. 
In tal caso, le regioni provvedono ad inviare copia del fascicolo al Ministero per l'esame del ricorso. 
Successivamente l’Ufficio 4 provvede all’istruttoria del ricorso e all’invio della pratica all’Ufficio medico legale che esprime il parere di cui all’art. 5 L.210/92.

Il procedimento relativo al ricorso termina con l’emissione del decreto ministeriale e la notifica dello stesso all’interessato.

Cosa fare in caso di giudizio negativo sul ricorso amministrativo

Entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso è facoltà del ricorrente presentare ricorso dinanzi al Giudice ordinario del lavoro.

Consulta la scheda servizi per i ricorsi:



Data di ultimo aggiornamento 3 maggio 2023



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