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Piano di controllo ufficiale


Illustrazione personale che effettua controlli


Il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, che recepisce la Direttiva 90/642/CEE, relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive nei presidi sanitari tollerate su e nei prodotti alimentari, ha fornito dei requisiti minimi alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la programmazione dei controlli sui residui di sostanze attive da parte delle unità sanitarie locali.

Il decreto contiene tabelle con il numero di campioni da prelevarsi in ogni Regione o Provincia Autonoma per le seguenti matrici alimentari:

  • ortaggi
  • frutta
  • cereali
  • vino
  • oli
  • carni
  • latte e derivati
  • uova

Sono distinti in tabelle separate i campioni da prelevare per gli alimenti prodotti nell'ambito della Regione o Provincia Autonoma e quelli per gli alimenti provenienti dal di fuori della Regione o Provincia autonoma di riferimento.

Gli Assessorati delle Regioni/Province si avvalgono dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per il prelievo dei campioni alimentari, che vengono analizzati dai Laboratori (ARPA/PMP, IZS). Questi ultimi provvedono ad inviare i risultati sui residui dei prodotti fitosanitari, direttamente e via web, al Ministero – Direzione Generale della Sicurezza Alimentare e Nutrizione.

La programmazione regionale è effettuata tenendo conto del valore minimo indicato dalla direttiva e dei dati del consumo e produzione di frutta e ortaggi.
In particolare in essa figurano il dettaglio del numero di campioni attesi per Regione o Provincia autonoma e il numero di laboratori che hanno inviato, via web, i dati sulle analisi per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari.
Il numero complessivo minimale di campioni di ortofrutticoli stabilito dal Piano Nazionale Residui Prodotti fitosanitari (PNRA) è pari a 4370, di cui 2361 di frutta e 2009 di ortaggi.

I punti di prelievo consigliati sono:

  • per i prodotti vegetali: i centri di raccolta aziendale e cooperativi per i prodotti provenienti dall'interno della Regione o Provincia autonoma, i mercati generali specializzati, quelli non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati per i prodotti provenienti dal di fuori della Regione o Provincia autonoma;
  • per i prodotti di origine animale: i centri di macellazione, i centri di raccolta aziendale, i centri commerciali per i prodotti provenienti dall'interno della Regione o Provincia autonoma, i mercati generali specializzati, quelli non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati, i supermercati e gli esercenti vari per i prodotti provenienti dal di fuori della regione o provincia autonoma.



Data di ultimo aggiornamento 3 maggio 2022



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