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Decreti dirigenziali (Regolamento 396/2005 e successive modifiche)


Illustrazione sistema decreti


Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, entrato in vigore il 1° settembre 2008, stabilisce disposizioni comunitarie armonizzate in materia di livelli massimi di residui (LMR).

Gli allegati II e III di detto regolamento riportano per le singole sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari i valori di livelli massimi di residui fissati a livello comunitario nelle/sulle  diverse matrici alimentari elencate nell’allegato I dello stesso regolamento.

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 riporta l’elenco delle sostanze attive per le quali non è necessario fissare valori di LMR.

I LMR riportati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché l’elenco delle sostanze attive riportato nell’allegato IV dello stesso regolamento, sono stabiliti a livello comunitario anche a seguito di valutazione scientifica svolta dall’EFSA, sulla base della documentazione presentata da soggetti interessati al settore (imprese, importatori, organizzazioni, ecc.). I valori di LMR possono essere anche modificati a seguito di revisione comunitaria. La fissazione e la modifica dei valori di LMR vengono attuati con l’emissione di regolamenti comunitari che vanno a modificare gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

I valori di LMR fissati con il regolamento (CE) n. 396 e le successive modifiche possono essere consultati sul sito dell’Unione Europea.

In questa sezione sono pubblicati i decreti dirigenziali di adeguamento dei prodotti fitosanitari a seguito dell’entrata in vigore di nuovi limiti massimi di residui con il regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche; sono inoltre raccolte le note informative ed i comunicati indirizzati alle imprese in occasione delle fasi di adeguamento nella sezione "In evidenza"

Consulta:

I Decreti Dirigenziali (D.D.) di adeguamento ai nuovi LMR dettati dai regolamenti collegati al Reg. residui pesticidi 396/2005, non consentono lo smaltimento delle scorte (perché non è previsto dalla normativa europea), ma prevedono la rietichettatura delle confezioni dei prodotti fitosanitari oggetto di adeguamento, a decorrere dalla data del D.D. stesso.



Data di ultimo aggiornamento 3 maggio 2022



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