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Autorizzazioni stabilimenti di produzione


Illustrazione stabilimenti autorizzati


La produzione e il confezionamento dei prodotti fitosanitari sono autorizzati dal Ministero della Salute secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica -  23 aprile 2001, n. 290 (Capo II, artt. 4, 5, 6, 7 e 8) previa istanza delle imprese produttrici:

L'autorizzazione degli stabilimenti di produzione dei prodotti fitosanitari sono un' ulteriore forma di controllo e di sicurezza destinata soprattutto alle verifiche sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (sistemi antincendio, rischi di incidenti rilevanti), nonché per la tutela dell'ambiente (emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti, smaltimento delle acque).

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R., il Ministero, verificata la completezza della documentazione presentata a supporto della domanda, dispone un sopralluogo ispettivo, finalizzato ad accertare l'idoneità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, effettuato da un gruppo  composto da due funzionari chimici del Ministero  della salute affiancati da personale appartenente ad altre amministrazioni e da personale appartenente ad altre professionalità , in relazione alle  specifiche tipologie produttive oggetto del sopralluogo. 
A tali  sopralluoghi  possono partecipare i rappresentanti delle aziende sanitarie locali competenti per territorio,  ai quali viene  data comunicazione della data di svolgimento unitamente alla copia della richiesta e della relativa documentazione prodotta dall'interessato. Al termine del sopralluogo  il gruppo predispone una relazione contenente gli esiti dell’attività.

Consulta l'elenco degli stabilimenti operanti (aggiornamento febbraio 2024)



Data di ultimo aggiornamento 26 febbraio 2024



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