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Limiti massimi di residui: in generale


Illustrazione personale in laboratorio


I prodotti di origine vegetale non devono contenere, al momento della loro immissione in circolazione, residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari, superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge.

I limiti massimi di residui, espressi in mg di sostanza attiva per kg di prodotto vegetale, vengono fissati al momento dell’autorizzazione con criteri internazionalmente condivisi, al fine di garantire un’esposizione accettabile da parte dei consumatori. Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate assicura il rispetto di tali limiti.

Dal 1° settembre 2008 sono in vigore i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione, fissati dal Regolamento (CE) n.396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 marzo 2005) e dai collegati Regolamenti  (circa 10 nuovi Regolamenti collegati al Reg. 396-2005 vengono pubblicati ogni anno).
Tali Regolamenti, direttamente applicabili nella legislazione dei Paesi dell’Unione europea, definiscono LMR “armonizzati”, da utilizzare pertanto contemporaneamente e in modo uniforme in tutta l’Unione europea, consentendo così di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori europei, di eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali tra gli Stati Membri e tra i Paesi terzi e l’Unione, nonché di conseguire un più efficace utilizzo delle risorse nazionali. 

La procedura di adeguamento delle autorizzazioni ai livelli massimi di residuo sugli o negli alimenti e mangimi, prevede l’emissione di un dispositivo di modifica delle sole condizioni di impiego del prodotto fitosanitario e non di approvazione di un nuovo facsimile di etichetta.

In considerazione di ciò, e per facilitare la ricognizione dell’iter modificativo, le ditte interessate sono invitate ad apporre la seguente frase in calce all’etichetta:  “Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data ……..”.

Consulta:

  • Relazione illustrativa sulle nuove procedure previste dal Regolamento 396/2005
  • Nota informativa: validità dei limiti massimi di residui di sostanze attive al momento del controllo ufficiale
  • Regolamento (CE) n. 396/2005 riguardante l’armonizzazione dei limiti massimi di residui nei paesi dell’Unione Europea – Adeguamenti dei prodotti fitosanitari: si vedano le note ”Limiti massimi di residui fitosanitari, indirizzi operativi per l’adeguamento dei prodotti oggetto di riesame” pubblicate nella sezione In evidenza.



Data di ultimo aggiornamento 3 maggio 2022



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