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Piano di controllo ufficiale


Illustrazione trasporto e commercio fitosanitari


L’articolo 68 del regolamento UE N. 1107/2009 stabilisce che debbano essere effettuati controlli per la verifica dell’ immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

In Italia ancor prima dell’entrata in vigore del regolamento era stato emanato l’“Accordo 8 aprile 2009 “ dalla Conferenza Stato Regione e Province Autonome che costituiva il piano nazionale per tali controlli.

L’accordo 8 aprile 2009 ha permesso l’organizzazione di tali controlli stabilendo le competenze, le modalità di trasmissione, i luoghi in cui effettuare i controlli, e quello che deve essere verificato.

Attualmente vengono emanate note d’indirizzo per il coordinamento e la programmazione delle attività di controllo. Tali note permettono l’aggiornamento dell’Accordo alla nuova normativa che è entrata in vigore successivamente alla data di emanazione dell’accordo. Parliamo qui della direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, del decreto legislativo 150/2012 che la recepisce e del decreto 22 gennaio 2014 che costituisce il Piano di azione nazionale (PAN).

Il Ministero della salute è l’autorità competente per il coordinamento e l’organizzazione dei controlli sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari come riportato nel punto C2 dell’allegato al PAN sopra richiamato.
Il coordinamento di tale specifica attività, come riportato al punto E dell’allegato al PAN, può avvenire con il supporto del Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari istituito dal decreto legislativo 150/2012.

Le regioni/province pianificano le attività dei controlli e le Aziende sanitarie locali effettuano i controlli. Per la verifica del rispetto delle condizioni di autorizzazione contenute oltre che nel decreto dirigenziale anche nell’etichette vengono effettuati controlli con analisi dei prodotti fitosanitari. Il prelievo avviene conformemente a quanto riportato nell’articolo 30, 31 e 32 del decreto del presidente della repubblica 290/2001. Le analisi vengono effettuate da alcune Agenzie regionali per la protezione ambientale , da alcuni Istituti zooprofilattici sperimentali e dall’ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Nell’ambito delle loro competenze anche il Comando Carabinieri per la tutela della Salute e l’ Ispettorato centrale della tuteladella qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari effettuano controlli sull’immissione in commercio dei fitosanitari

Al fine di ottemperare all’obbligo di relazione e per la verifica dell’ andamento delle attività di controllo vengono raccolti i risultati dei controlli dal Ministero della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione entro la fine del mese di maggio come riportato nell’accordo dell’8 aprile 2009.

Il Ministero – Direzione generale sicurezza degli alimenti e nutrizione, raccoglie, verifica ed elabora i dati trasmessi e realizza un rapporto per la Commissione Europea per gli Stati Membri da inoltrare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’effettuazione dei controlli.

I risultati del controllo vengono pubblicati sul sito del Ministero e di questo è data comunicazione a tutte le autorità coinvolte.



Data di ultimo aggiornamento 3 maggio 2022



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