Il Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE è un punto unico di accesso che raccoglie dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito, riferiti a prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale - SSN e, a partire dal 19 maggio 2020, anche da strutture sanitarie private, entro cinque giorni dalla prestazione. Il FSE è messo a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con finalità di:
Il FSE 2.0 costituisce:
(Linee guida di attuazione, approvate dalla Conferenza Stato - Regioni il 28 aprile 2022 ed emanate con Decreto del Ministro della salute del 20 maggio 2022)
Il FSE è istituito in base all'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. In attuazione dell'art. 12 è stato emanato il decreto del Ministro della Salute del 7 settembre 2023.
Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2024. Modifica all’articolo 5-bis del decreto 4 agosto 2017, concernente la riapertura della funzionalità per l’esercizio della facoltà di opposizione all’alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020
Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2024. Modalità di messa a disposizione ai Fascicoli sanitari elettronici (FSE), tramite l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI), dei dati del Sistema tessera sanitaria e del consenso o diniego del Sistema informativo trapianti (SIT)
Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024. Modifica al decreto 4 agosto 2017, concernente le modalità di esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020
Decreto del Ministro della Salute 20 maggio 2022. Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fasciolo sanitario elettronico
La versione 2.0 del FSE genererà vantaggi sia per i cittadini che per i professionisti sanitari.
I Cittadini potranno:
I Professionisti sanitari potranno:
Un assistito può accedere in ogni istante al proprio FSE, in totale sicurezza, secondo le modalità messe a disposizione dalla rispettiva Regione o Provincia autonoma di assistenza, utilizzando la propria identità digitale (SPID, Tessera Sanitaria - CNS abilitata, Carta d'Identità Elettronica - CIE).
I link e le informazioni sui Fascicoli Sanitari Elettronici regionali sono disponibili anche sul sito www.fascicolosanitario.gov.it.
I professionisti sanitari che prendono in cura un assistito − sia nell'ambito del SSN, sia al di fuori − possono accedere ai dati e ai documenti presenti nel FSE solo se l'assistito ha preventivamente espresso il proprio consenso alla consultazione. Tale consenso può essere espresso online, accedendo al FSE personale, o secondo le modalità messe a disposizione da ciascuna Regione o Provincia autonoma. Il consenso può sempre essere manifestato o revocato, direttamente dall’assistito. È stato predisposto un modello di informativa che chiarisce gli aspetti del consenso, disponibile sul sito www.fascicolosanitario.gov.it.
Per i minorenni il consenso alla consultazione è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal rappresentante legale, previa identificazione dello stesso.
Per i soggetti interdetti o inabilitati il consenso è espresso dal rappresentante nominato dal giudice.
Il mancato consenso alla consultazione del FSE non comporta conseguenze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ma non permette ai professionisti sanitari che prendono in cura un assistito di consultare il suo FSE e quindi di acquisire informazioni utili per una cura più sicura e appropriata. In mancanza del consenso, solo l'assistito e il medico che li ha prodotti possono visualizzare i documenti contenuti nel suo FSE e, in caso di emergenza, i medici che forniscono l’assistenza.
L'assistito ha il diritto di non rendere visibili sul FSE i dati e documenti relativi a una prestazione che ha ricevuto (il cosiddetto "diritto all'oscuramento"). Se questo diritto è esercitato, i dati e documenti della prestazione sono visibili solo all’assistito e al medico che li ha prodotti. In qualsiasi momento, l’assistito ha la possibilità di renderli nuovamente visibili a tutti gli operatori sanitari che accedono al suo fascicolo.
Alcuni dati e documenti sono inseriti sin dall’inizio automaticamente nel FSE in modalità oscurata, e quindi visibili solo all’assistito e al medico che li ha prodotti. Si tratta di dati e documenti soggetti a maggior riservatezza e sono quelli relativi ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, all’infezioni da HIV o all’uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, alle prestazioni erogate alle donne che si sottopongono a interventi di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato e ai servizi offerti dai consultori familiari. Anche qualora l’interessato abbia espresso il consenso alla consultazione del FSE, tali dati e documenti continuano ad essere oscurati. Tuttavia, l’assistito può revocare in ogni momento l’oscuramento di tali dati e documenti rendendoli visibili nel FSE ai soggetti che lo prendono in cura.
Il FSE adotta misure di sicurezza per la protezione dei dati che assicurano il rispetto del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Reg.EU 2016/679) con riferimento a misure tecniche ed organizzative che riguardano, tra le altre:
Per approfondire consulta l’Allegato B del Decreto 7 settembre 2023. Fascicolo sanitario elettronico 2.0.
Data di pubblicazione: 19 aprile 2024 , ultimo aggiornamento 10 gennaio 2025