Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo.
Il nucleo familiare è il nucleo “fiscale” ed è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano nella stessa abitazione.
Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede espressamente che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione.
No, è fissato dalla legge e può essere aggiornato solo con una modifica legislativa.
Il problema dell'adeguamento del limite di reddito previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria al crescente costo della vita è, tuttavia, da tempo all'attenzione del Ministro della salute e di tutto il Governo.
Nel corso del 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
All’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta; in alternativa, annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.
L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.
Per ottenere l’esenzione, contraddistinta dal codice E02, i disoccupati devono autocertificare ogni anno presso la ASL di appartenenza il reddito conseguito nell’anno precedente e lo stato di disoccupazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione. La ASL rilascia all’interessato un apposito attestato.
L’esenzione per reddito non include le prestazioni farmaceutiche.
In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.