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Esenzioni per malattie croniche

Immagine di una paziente e di un medico


Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti. 

Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione alla spesa derivante dal costo del relativo trattamento). 

L’elenco delle malattie croniche e invalidanti esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è definito dall'allegato 8 al DPCM del 12 gennaio 2017.

Per la maggior parte delle malattie, vengono individuate specifiche prestazioni fruibili in esenzione, individuate tra quelle di cui all’allegato 4 (Assistenza specialistica ambulatoriale) del DPCM 12 gennaio 2017, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

Per alcune particolari malattie e condizioni le prestazioni non sono identificate puntualmente perché le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il prescrittore le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche.

Non sono erogabili in esenzione nazionale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi, né l’assistenza farmaceutica e protesica.

Entrata in vigore

Per l’entrata in vigore dell’allegato 8 al DPCM Lea si rinvia a quanto indicato dall’art. 64 dello stesso dPCM e dal successivo Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 giugno 2023 e successive modifiche, di determinazione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

Come ottenere l’esenzione

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche: 

  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
  • copia del verbale di invalidità
  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza
  • certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
  • certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea. 

Sulla base di tale certificazione, l'Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

Durata dell'attestato di esenzione

Il decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita).

Per alcune malattie e condizioni, le Regioni e Province autonome hanno autonomamente previsto attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi.

nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati pubblicati con il decreto 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie".

Gli attestati di esenzione, rilasciati o rinnovati dalle ASL, non potranno avere una validità inferiore a quella fissata nell' allegato 1 al decreto 23 novembre 2012.



Data di ultimo aggiornamento 15 novembre 2024



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