Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 191, tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano recante: «Requisiti organizzativi,
strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attivita'
sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale». (09A14612)
Individuazione degli «intermedi» destinati alla produzione di
emoderivati ai quali non si applica l'autorizzazione all'esportazione
ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e successive modificazioni.
Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati
- anno 2008, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21
ottobre 2005, n. 219.
Accordo 20 marzo 2008 tra Governo, Regioni, Province Trento e Bolzano recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue(pdf, 0.28 Mb)
Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di
qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e
dei suoi componenti.