Data di ultimo aggiornamento 2 gennaio 2025
I dispositivi medici sono suddivisi in quattro classi di rischio, I, IIa, IIb e III, in funzione della destinazione d’uso e dei rischi che questa comporta. La classificazione è effettuata dal fabbricante secondo i criteri dell’Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745.
All’interno della classe I sono individuabili anche le classi:
Prima di immettere un dispositivo sul mercato o di metterlo in servizio, il fabbricante procede ad una valutazione della conformità del dispositivo secondo le procedure di valutazione della conformità applicabili. Tali procedure sono indicate nell’articolo 52 del Regolamento (UE) 2017/745.
Se la procedura di valutazione della conformità richiede l’intervento di un Organismo notificato, il fabbricante presenta domanda di certificazione a un Organismo notificato di sua scelta.
Classe di rischio | Cararatteristiche particolari | Procedura di valutazione della conformità | Intervento dell’Organismo notificato |
---|---|---|---|
I | non sterile, senza funzione di misura, no strumento chirurgico riutilizzabile | Dichiarazione di conformità (Allegato IV) | Non richiesto |
I | sterile | Allegato IX - capo I oppure Allegato XI - parte A | Sì, l’intervento dell’Organismo notificato è limitato ai soli aspetti che riguardano la dimostrazione, il raggiungimento e il mantenimento dello stato sterile |
I | con funzione di misura | Allegato IX - capo I oppure Allegato XI - parte A | Sì, l’intervento dell’Organismo notificato è limitato ai soli aspetti che riguardano la conformità del dispositivo ai requisiti metrologici |
I | strumenti chirurgici riutilizzabili | Allegato IX - capo I oppure Allegato XI - parte A | Sì, l’intervento dell’Organismo Notificato è limitato ai soli aspetti relativi al riutilizzo del dispositivo, in particolare pulizia, disinfezione, sterilizzazione, manutenzione, test funzionale e relative istruzioni d’uso |
IIa |
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Allegato IX - capo I oppure Allegato XI - parte A oppure Allegato XI - parte B | Sì |
IIb | non impiantabile | Allegato IX - capo I oppure Allegato X + Allegato XI - parte A oppure Allegato X + Allegato XI - parte B | Sì |
IIb | Impiantabile (fanno eccezione i seguenti dispositivi impiantabili: materiali per sutura, graffette, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi ortodontici, corone dentali, viti, cunei, placche e protesi, fili, chiodi, clip e connettori | Allegato IX - capo II + Allegato IX - capo I oppure Allegato X + Allegato XI - parte A oppure Allegato X + Allegato XI - parte B | Sì |
III |
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Allegato IX - capo II + Allegato IX - capo I oppure Allegato X + Allegato XI - parte A oppure Allegato X + Allegato XI - parte B | Sì |
III | Impiantabili su misura | Allegato IX - capo I oppure Allegato XI - parte A | Sì |
Allegato IX - Valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della documentazione tecnica
L’Allegato IX consta principalmente di due Capi:
Allegato IX, Capo I - Sistema di gestione della qualità
L’applicazione del sistema di qualità del fabbricante deve garantire la conformità dei prodotti alle disposizioni del Regolamento per tutto il ciclo di vita dei dispositivi in questione. Tutti gli elementi, le prescrizioni e le disposizioni adottati dal fabbricante per il suo sistema di gestione della qualità sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di un manuale della qualità e strategie e procedure scritte quali programmi, piani e rapporti riguardanti la qualità.
Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del proprio sistema di qualità, applicato ad un dispositivo o ad un gruppo di dispositivi, all’Organismo notificato che, dopo aver valutato l’idoneità del sistema anche a seguito di audit presso i siti produttivi, rilascia un certificato UE di sistema di gestione della qualità.
Per i dispositivi di classe IIa e di classe IIb l’Organismo notificato valuta la conformità della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa secondo le indicazioni fornite dal documento guida MDCG 2019-13 Guidance on sampling of MDR Class IIa/Class IIb and IVDR Class B/Class C devices for the assessment of the technical documentation.
Allegato IX, Capo II - Valutazione della documentazione tecnica
Il fabbricante deve presentare all’Organismo notificato una richiesta di valutazione della documentazione tecnica relativa al dispositivo che intende immettere sul mercato o mettere in servizio. L’Organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di valutazione UE della documentazione tecnica.
Allegato X – Valutazione della conformità basata sull’esame del tipo
Il fabbricante deve presentare all’Organismo notificato una domanda di esame di un esemplare-tipo rappresentativo della produzione di un dispositivo, allegando la documentazione tecnica e fornendo all’Organismo notificato uno o più campioni rappresentativi del dispositivo («tipo»). L’Organismo Notificato oltre ad esaminare e valutare la documentazione, svolge o fa svolgere i controlli e le prove sull’esemplare tipo messo a disposizione dal fabbricante per verificarne la conformità alle disposizioni del Regolamento. Se il tipo è conforme al regolamento, l'Organismo notificato rilascia un certificato di esame UE del tipo.
Allegato XI - Valutazione della conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto
L’Allegato XI consta principalmente di due parti: