Data di ultimo aggiornamento 12 gennaio 2023
Il Regolamento (UE) 2017/745, per i dispositivi medici, e il Regolamento (UE) 2017/746, per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, consentono, in alcuni particolari casi, di mantenere sul mercato dispositivi marcati CE ai sensi delle precedenti direttive.
Dal 26 maggio 2022 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 2017/746 (testo consolidato) (IVDR).
Il Regolamento (UE) 2022/112 (testo consolidato) ha successivamente introdotto alcune modifiche in relazione, tra l’altro, alle disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) al fine di mantenere sul mercato dispositivi marcati CE ai sensi della direttiva 98/79/CE (IVDD) per un periodo di tempo più lungo rispetto alle precedenti previsioni del Regolamento (UE) 2017/746 (art. 110 Disposizioni transitorie).
Si intendono per “legacy devices” (art.110, paragrafo 3, secondo e terzo capoverso):
Questi IVD, immessi legittimamente sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2022, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino alle date (“sell off”):
In tutti i casi però dovranno sussistere due condizioni:
Per i “legacy devices” si applicano comunque dal 26 maggio 2022 le prescrizioni del Regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi che sostituiscono le corrispondenti prescrizioni della IVDD.
Per quanto riguarda tali prescrizioni vedi anche le disposizioni previste dall’art. 29 del Decreto legislativo 138/2022 e quanto riportato nella linea guida MDCG 2022-12 Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices, July 2022.
L'organismo notificato che ha rilasciato il certificato ai sensi della direttiva continua a essere responsabile dell'appropriata sorveglianza di tutti i requisiti applicabili relativi ai dispositivi che ha certificato.
Si ricorda che per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione di un dispositivo, diverso da un dispositivo destinato allo studio delle prestazioni, sul mercato dell'Unione.
Secondo la normativa di armonizzazione dell'Unione, ogni singolo prodotto può essere immesso sul mercato dell'Unione solo una volta.
Per “messa a disposizione sul mercato” si intende la fornitura di un dispositivo, diverso da un dispositivo destinato allo studio delle prestazioni, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Il concetto di messa a disposizione si riferisce a ogni singolo prodotto.
La “messa in servizio” è la fase in cui un dispositivo, diverso da un dispositivo destinato allo studio delle prestazioni, è stato reso disponibile all'utilizzatore finale in quanto pronto per il primo utilizzo sul mercato dell'Unione secondo la sua destinazione d'uso.
Non viene previsto alcun cambiamento per i dispositivi con marchio CE che non richiedono l'intervento di un organismo notificato o per i dispositivi "nuovi", cioè quelli che non hanno né un certificato di un organismo notificato né una dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 98/79/CE. Per questi tipi di dispositivi, il Regolamento (UE) 2017/746 si applica a decorrere dal 26 maggio 2022, come previsto.
Per poter essere immessi sul mercato o messi in servizio a partire dal 26 maggio 2022, tutti i dispositivi di classe A non sterili e tutti i dispositivi che non beneficiano delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 110, paragrafo 3, ossia tutti i "nuovi" dispositivi, devono essere conformi all’ IVDR.
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