Le DAT, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", introdotte dalla Legge n. 219 del 2017, sono le indicazioni che una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “disponente”), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può esprimere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
La persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che esprime una DAT.
È una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di fiducia del disponente, scelta da lui per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT e poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
La nomina del fiduciario può essere indicata nella DAT e lui può accettare già sottoscrivendo la DAT, oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi.
La DAT si può esprimere in alternativa:
Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. È bene sapere che l’Ufficiale di stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al contenuto delle DAT, perché così stabilisce la Legge.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare esclusivamente nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di predisporre DAT per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
Il video delle DAT videoregistrate deve avere le seguenti caratteristiche:
Nel caso di DAT videoregistate inviate dai Comuni attraverso il modulo on line la dimensione massima del file è: 50 mega byte.
Nel caso di DAT videoregistrate trasmesse da parte dei notai e delle regioni attraverso servizi di cooperazione applicativa: la dimensione massima del file è: 150 mega byte.
Alcune caratteristiche del file, quali la risoluzione, l'algoritmo di codifica, la dimensione del file, il bitrate ed il FPS, potrebbero essere alterate dal sistema per permettere la corretta acquisizione del file all'interno della Banca Dati Nazionale. Il disponente dovrà procedere alla verifica della integrità del video trasmesso accedendo al portale di consultazione (https://dat.salute.gov.it/portale-dat/ ).
Le DAT sono trasmesse alla banca dati nazionale dai soggetti che le hanno raccolte e precisamente da:
Le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020, anche raccolte prima dell’entrata in vigore della Legge 219/2017, dovranno essere acquisite entro il 31 luglio 2020 nella banca dati nazionale, allegando copia delle DAT, e, entro il 31 marzo 2020, dovranno comunque essere acquisiti nella banca dati i nominativi delle persone che hanno depositato una DAT prima del 1 febbraio 2020 con l’indicazione del luogo in cui è conservata.
Ove le DAT raccolte prima del 1 febbraio vengano tutte trasmesse alla Banca dati nazionale entro il 31 marzo 2020 può non essere trasmesso il relativo elenco nominativo. Devono essere trasmesse anche eventuali DAT di disponenti poi deceduti in quanto le stesse comunque concorrono alle statistiche sull’attuazione della Legge 219.
Non è necessaria alcuna registrazione alla Banca dati nazionale DAT da parte dei Comuni se la trasmissione delle DAT avviene attraverso la compilazione dei moduli on line disponibile dal portale del Ministero e la trasmissione dalla PEC del Comune, registrata sull’IPA (Indice delle PEC della Pubblica Amministrazione), dei file cifrati generati dal modulo online.
Su richiesta di alcuni Comuni, che hanno raccolto e digitalizzato più di 1000 DAT, il Ministero ha previsto la possibilità di trasmettere l’elenco nominativo delle DAT pregresse secondo uno specificato formato in XML. Le specifiche, insieme alla funzionalità per cifrare l'elenco e trasmetterlo poi via PEC, sono pubblicate sul portale del Ministero nelle Disposizioni anticipate di trattamento.
Le DAT registrate nella Banca dati nazionale sono valide fino a che il disponente non decida di modificarle o revocarle. Dopo 10 anni dal decesso del disponente le sue DAT verranno comunque eliminate definitivamente dalla Banca dati nazionale.
Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 da Comuni oggi soppressi e confluiti in un nuovo Comune vanno trasmesse dal nuovo Comune indicando nel modulo online, come Comune inviante, quello esistente alla data di consegna della DAT. Ove più Comuni fossero confluiti in un nuovo Comune gli elenchi delle DAT pregresse andranno inviati con elenchi distinti, trasmessi con PEC distinte, uno per ognuno dei precedenti Comuni.
No, l’indirizzo da indicare (obbligatorio nel caso il disponente non abbia dato il consenso alla trasmissione di cpia della DAT alla banca dati nazionale) deve essere quello della sede del Comune dove è conservato l’originale consegnato all’Ufficiale di stato civile.
No, se il disponente ha dato il consenso alla notifica via email dell’avvenuta registrazione nella banca dati DAT riceverà direttamente dalla banca dati comunicazione via email dell’avvenuta registrazione e del numero di DAT assegnato. Potrà anche consultare la propria DAT accedendo alla Banca dati DAT autenticandosi via SPID, CNS o CIE.
Si, è da considerare la residenza del disponente al momento della deposizione delle DAT presso il comune
Si. Il disponente può nominare un fiduciario residente all’estero. Tuttavia, qualora il fiduciario residente all’estero non abbia un codice fiscale attivo, la designazione è possibile solo con l’accettazione contestuale dello stesso. In tal caso inoltre il fiduciario non potrà accedere al servizio di consultazione on line delle DAT registrate alla Banca dati nazionale perchè i sistemi di autenticazione previsti per tale servizio (SPID, CNS o CIE) richiedono il codice fiscale.
Se un disponente non vuole che la copia della sua DAT sia consultabile nella banca dati nazionale può richiederne la cancellazione al Ministero dalla salute con le modalità indicate al punto 7 lettera c) della informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale, resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679. Per effettuare questa cancellazione nella banca dati nazionale deve comunque essere indicato dove la DAT è reperibile in quanto la DAT resta valida e, nei casi previsti dalla legge, deve essere consultabile presso il soggetto presso cui era stata depositata (Comune, Ufficio consolare, Notaio, struttura sanitaria).
Se invece il disponente vuole definitivamente annullare una DAT deve chiedere la revoca della DAT presso il soggetto presso cui è stata precedentemente depositata (Comune, Ufficio consolare, Notaio, struttura sanitaria) il quale provvederà a selezionare nel modulo online nel campo Tipologia atto la voce “Revoca DAT” e a trasmettere detta revoca al Ministero dalla salute con le stesse modalità con cui è stata trasmessa precedentemente la copia della DAT. In tal caso il soggetto presso cui la DAT è stata precedentemente depositata (Comune, Ufficio consolare, Notaio, struttura sanitaria) dovrà anche restituire al disponente la DAT precedentemente depositata.
Data di ultimo aggiornamento: 23 maggio 2022