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FAQ - Procedure

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Prima di recarti all'estero per cure è bene che tu prenda contatti con la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza)  per conoscere le procedure necessarie per ottenere la copertura delle spese che dovrai sostenere e, in particolare, se è richiesta un'autorizzazione preventiva e come chiederla; se il costo delle cure sarà pagato direttamente dal tuo Sistema Sanitario (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, il Servizio Sanitario Nazionale) o dovrai anticipare le spese; quali spese ti saranno rimborsate e quanto ti sarà rimborsato.

L'autorizzazione preventiva è sempre richiesta se scegli di recarti all'estero secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004. In questo caso, per usufruire di cure programmate a carico del tuo Sistema sanitario presso strutture pubbliche o private convenzionate, in uno dei Paesi dell’Unione Europea, negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera, dovrai richiedere alla tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) un'autorizzazione preventiva. L'autorizzazione preventiva è subordinata a due condizioni: le cure sono adeguate e finalizzate a garantire la tutela della salute dell'interessato; le cure rientrano tra le prestazioni sanitarie erogabili dal Sistema sanitario di appartenenza ma non possono essere praticate nel proprio paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

Invece, se intendi recarti in uno degli Stati dell’Unione Europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva UE n.24 del 9 marzo 2011 e anticipare i costi delle tue cure, l'autorizzazione preventiva potrebbe non essere necessaria. Tuttavia, un'autorizzazione preventiva potrebbe essere richiesta per i seguenti casi: la cura di cui necessiti è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; comporta un rischio particolare per il paziente o la popolazione; è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, nel caso specifico, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.

Per le cure di mantenimento o di controllo che si dovessero rendere necessarie successivamente alle cure autorizzate verifica la necessità di un ulteriore autorizzazione (se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale avrai bisogno di richiedere alla ASL di appartenenza un' ulteriore autorizzazione).

Ti invitiamo pertanto a verificare presso la  tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o presso il tuo Punto di Contatto Nazionale se per le cure di cui hai bisogno è richiesta un'autorizzazione preventiva e come richiederla.

L'autorizzazione preventiva deve essere richiesta alla tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) sia nel caso in cui tu ti avvalga delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 che della Direttiva UE n.24 del 9 marzo 2011.

Il Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 subordina ad autorizzazione preventiva tutte le cure che rientrano tra le prestazioni previste dalla legislazione del Paese in cui risiedi e che non possono essere praticate nel proprio Paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

La Direttiva UE n.24 del 9 marzo 2011 consente agli Stati membri dell'Unione europea di subordinare ad autorizzazione preventiva l'assistenza sanitaria che è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; comporta un rischio particolare per il paziente o la popolazione; è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, nel caso specifico, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.

Ti invitiamo pertanto a verificare presso la  tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o presso il tuo Punto di Contatto Nazionale se le cure di cui necessiti sono soggette ad autorizzazione preventiva.

Il Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 subordina ad autorizzazione preventiva tutte le cure che rientrano tra le prestazioni previste dalla legislazione del Paese in cui risiedi e che non possono essere praticate nel proprio paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia. L’eventuale diniego di autorizzazione ai sensi del Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 potrà essere oggetto, se del caso, di tutela giudiziaria in sede civile, proponendo apposito ricorso davanti al giudice competente per territorio (tribunale in funzione di giudice del lavoro) ai sensi degli artt. 444 e seguenti del Codice di Procedura Civile italiano.

La Direttiva UE n.24 del 9 marzo 2011 consente agli Stati membri dell'Unione Europea di subordinare ad autorizzazione preventiva l'assistenza sanitaria che è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; comporta un rischio particolare per il paziente o la popolazione; è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, nel caso specifico, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.

Con riferimento ad eventuali controversie relative al diniego di autorizzazione o di rimborso, il D.lgs. 38/2014, all’art. 10, comma 8, introduce un meccanismo speciale di tutela amministrativa, più rapido, che va ad aggiungersi ai tradizionali rimedi del ricorso amministrativo o giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). I pazienti, infatti, hanno diritto di richiedere, entro 15 giorni dalla data del dinego, il riesame della decisione attinente al diniego di autorizzazione o di rimborso per quanto concerne l'assistenza sanitaria transfrontaliera rivolgendosi direttamente al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria coinvolta. Quest’ultimo è tenuto a dare riscontro entro ulteriori 15 giorni, che decorrono dalla data della richiesta di riesame.

Restano, comunque, esperibili anche i tradizionali rimedi giudiziari (ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dal provvedimento di rigetto dell’istanza, ai sensi del D.lgs.104/2010) e amministrativi (ricorso ordinario entro 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento di rigetto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla medesima conoscenza, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971).

Nel caso in cui l’istanza di autorizzazione preventiva e/o di rimborso non ottenga alcuna risposta di accoglimento o di rigetto da parte dell’amministrazione, nel termine di 30 giorni indicato dall’art. 10 del D.lgs. 38/2014, il paziente potrà in primo luogo rivolgere la medesima istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, che deve essere indicato da ciascuna amministrazione ai sensi dell’art. 2, commi 9 bis e 9 ter della Legge 241/1990. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento sarà dimezzato rispetto a quanto originariamente indicato. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, della Legge 241/1990, trattando in questi di tutela della salute, non è applicabile il regime generale del silenzio assenso.

Fintanto che perdura l’inerzia e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento resta, inoltre, possibile esperire il rimedio giurisdizionale speciale per l’inerzia amministrativa, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), proponendo apposito ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Ti invitiamo pertanto a verificare presso la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o presso il tuo Punto di Contatto Nazionale se le cure di cui necessiti sono soggette ad autorizzazione preventiva.

L'autorizzazione preventiva per l'assistenza diretta (Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004) può esserti rifiutata dalla ASL di appartenenza qualora non sussistano i requisiti per poterla richiedere e, quindi, quando la prestazione non rientra tra quelle previste dalla legislazione del Paese in cui risiedi, e quando la prestazione può essere praticata in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

L'autorizzazione preventiva per l'assistenza indiretta (Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011) può esserti rifiutata nel caso in cui la cura da te richiesta comporti un ragionevole rischio per la tua sicurezza o per quella pubblica, il prestatore da te scelto susciti preoccupazioni circa la qualità e sicurezza oppure la stessa prestazione sanitaria possa esserti fornita sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

Il Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 prevede l’assistenza diretta: le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati operanti all’interno di uno Stato UE, negli altri Paesi SEE e nella Svizzera, sono, di norma, pagate direttamente dal proprio Sistema sanitario, ad eccezione  di una eventuale partecipazione alla spesa a carico del paziente (come il ticket in Italia) e che in caso di cure programmate potrebbe essere rimborsata, in tutto o in parte.

La Direttiva UE n.24 del 9 marzo 2011 prevede l’assistenza indiretta: il paziente, di norma, anticipa i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Sistema sanitario di appartenenza.

I costi da te sostenuti per curarti in uno dei Paesi dell’Unione Europea ti saranno rimborsati se la prestazione sanitaria di cui hai usufruito rientra tra quelle coperte dal tuo Sistema Sanitario e se hai ottenuto l’autorizzazione preventiva, se la stessa era necessaria.

Ti invitiamo pertanto a contattare la  tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o il tuo Punto di Contatto Nazionale per ottenere tale informazione.

Per sapere quali spese ti saranno rimborsate e quanto ti sarà rimborsato, puoi rivolgerti alla tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza).

E’ facoltà delle istituzioni competenti (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano) prevedere il rimborso per le spese di viaggio e alloggio per te e per un eventuale accompagnatore, nonché i costi supplementari legati a una o più disabilità.

Ti invitiamo pertanto a contattare la  tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o il tuo Punto di Contatto Nazionale per verificare la possibilità di ottenere un rimborso per questo tipo di spese e per sapere se esse debbano essere preventivamente autorizzate. In ogni caso il rimborso è subordinato alla presentazione di una adeguata documentazione delle spese.

Per ottenere il rimborso dei costi da te sostenuti dovrai rivolgere domanda alla tua istituzione di competenza (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza ), allegando la documentazione medica e le fatture/ricevute di pagamento pagamento (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, dovrai presentare la certificazione medica e le fatture e/o ricevute di pagamento in originale).

Se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale,  in caso di provvedimento di diniego, oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, è sempre possibile presentare istanza al Direttore Generale della ASL.

Se sei assicurato presso il Sistema sanitario di un altro Paese dell'UE, ti invitiamo a rivolgerti alla tua Istituzione competente o al tuo Punto di Contatto Nazionale per ottenere le informazioni riguardanti i tuoi diritti.

Puoi trovare le informazioni circa l’assistenza sanitaria fornita nell’Unione Europea visitando il sito web delle Istituzioni competenti del Paese in cui intendi curarti oppure contattando il Punto di Contatto Nazionale dello Stato di cura.



Data di ultimo aggiornamento: 1 agosto 2023


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