Per cure programmate si intendono le cure definite nell’ambito di una precisa terapia, ovvero prescritte anticipatamente.
In queste situazioni, la motivazione principale del viaggio all’estero è la cura stessa.
Sono previste due diverse possibilità per ottenere la copertura dei costi da parte del SSN Italiano:
Con questo sistema di assistenza sanitaria, disciplinato dai Regolamenti di sicurezza sociale CE n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009, puoi ricevere cure programmate in un altro Paese dell'UE, nei Paesi SEE e in Svizzera alle stesse condizioni degli assistiti dal Sistema sanitario del Paese di cura. Questo tipo di assistenza è applicabile solo se le cure vengono fornite da strutture e professionisti pubblici o privati convenzionati con il Sistema sanitario del Paese di cura, e prevede il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano alle Istituzioni competenti del Paese di cura.
Questo sistema non si applica alle prestazioni fornite da strutture sanitarie o da professionisti privati non convenzionati (o al di fuori delle convenzioni).
Per poterne usufruire è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva da parte della tua ASL.
L’autorizzazione viene concessa se le cure che desideri ricevere in un altro Stato dell’UE:
Possono essere autorizzate anche le spese di viaggio e di accompagnamento.
Non è possibile utilizzare la TEAM (o il suo certificato sostitutivo) per ottenere la copertura dei costi relativi alle cure programmate.
Per ottenere l’autorizzazione, devi (tu o un tuo delegato) presentare alla tua ASL la domanda corredata da:
La ASL verifica la presenza dei requisiti richiesti. Per questa valutazione la ASL si avvale del parere dei Centri Regionali di riferimento (CRR).
La ASL provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandotene comunicazione scritta. In caso di rifiuto, la ASL dovrà comunque indicarti una struttura italiana presso cui ricevere le cure di cui hai bisogno, tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del tuo caso clinico.
Se l’autorizzazione è concessa, ti verrà rilasciato un attestato S2 che dovrai presentare alla struttura o al professionista sanitario del Paese di cura.
I Decreti ministeriali, DM 24 gennaio 1990, DM 30 agosto 1991, DM 17 giugno 1992, indicano i tempi massimio di attesa, trascorsi i quali la prestazione sanitaria è considerata non ottenibile tempestivamente in Italia presso le strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.
Possono essere rimborsate, in base alla legislazione regionale, le spese di viaggio e di accompagnamento.
Se non hai potuto ottenere l’autorizzazione preventiva perché le cure programmate di cui hai bisogno sono diventate urgenti a causa di un’imprevista evoluzione del quadro clinico, o anche perché ti trovavi già all’estero dovrai rivolgerti alla Istituzione sanitaria dello Stato di cura: se viene accertata l’urgenza, l’assistenza rientra nell’ambito di applicazione della TEAM; se la cura è differibile nel tempo sarà la stessa Istituzione sanitaria dello Stato di cura a richiedere alla tua ASL il modello S2, anche per tuo tramite, o previa valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni di urgenza, su parere del CRR, le spese sostenute possono essere oggetto di rimborso da parte della ASL, presentando domanda di rimborso entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa.
In caso di accoglimento della domanda, dovrai anticipare le spese autorizzate per poi chiedere il rimborso alla tua ASL al rientro in Italia su presentazione della documentazione di spesa in originale e della certificazione riguardo alla natura pubblica o privata del Centro estero rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.
ATTENZIONE - Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il Centro di Riferimento Regionale. Quindi, sarà necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura sopra indicata.
Trattandosi di assistenza diretta, questa viene erogata alle stesse condizioni previste per gli assicurati del Paese in cui ti rechi; nella maggior parte dei casi non è necessario anticipare le spese ma è possibile che ti venga richiesto una comparticipazione alla spesa/ticket che rimane a tuo carico.
Può accadere che, anche in presenza dell’attestato S2, ti venga richiesto il pagamento di alcune prestazioni. Se rientrano in spese di natura strettamente sanitaria (ad esempio onorari corrisposti a professionisti sanitari che abbiano svolto la propria opera in regime libero professionale) potrai richiedere il rimborso alla tua ASL, che provvede al rimborso nella misura del 40 %.
Per ottenere il rimborso delle spese da te anticipate, dovrai presentare alla tua ASL la domanda corredata dalle fatture/ricevute e dalla documentazione sanitaria (se hai sostenuto spese di natura strettamente sanitaria), entrambe in originale.
Questo sistema è disciplinato dal Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 che ha recepito la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 e che prevede la possibilità di ricevere cure e diagnosi in un altro Paese Ue o SEE.
In particolare:
L’autorizzazione preventiva è necessaria per l’assistenza sanitaria che:
Per ottenere l’autorizzazione, devi (tu o un tuo delegato) presentare alla tua ASL la domanda corredata da:
La ASL provvede, entro 30 giorni, al rilascio o meno dell’autorizzazione dandotene comunicazione scritta. Il termine di 30 giorni è ridotto a 15 giorni nei casi di particolare urgenza, che deve essere adeguatamente motivata nella domanda. Nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione ammesso al rimborso. In caso di rifiuto, questo dovrà essere debitamente motivato.
Se prima di partire vuoi verificare se hai bisogno dell’autorizzazione preventiva, presenta apposita domanda alla tua ASL, che entro 10 giorni ti comunicherà se la prestazione di cui hai bisogno necessita o meno di autorizzazione preventiva. Se l’autorizzazione è necessaria, la suddetta domanda si intenderà quale richiesta di autorizzazione preventiva e i termini per l’autorizzazione indicati al paragrafo precedente decorreranno dalla data di presentazione della domanda stessa.
L’autorizzazione può esserti negata per i seguenti motivi:
Se la tua richiesta di autorizzazione preventiva soddisfa le condizioni richieste dai Regolamenti CE 883/2004, l’autorizzazione ti sarà concessa in base ad esso, a meno che tu non chieda diversamente.
ATTENZIONE - Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL. Quindi, sarà necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura sopra indicata.
La Direttiva prevede che, qualora la richiesta di autorizzazione preventiva soddisfi le condizioni richieste per l’autorizzazione ai sensi dei Regolamenti, l’autorizzazione venga concessa conformemente ai Regolamenti. In ogni caso il paziente può richiedere espressamente di avvalersi della Direttiva.
Trattandosi di assistenza in forma indiretta, dovrai anticipare le spese di cura e, al rientro in Italia, potrai chiedere il rimborso alla tua ASL. I costi ti saranno rimborsati in misura corrispondente alle tariffe vigenti nella tua regione. In ogni caso, tale copertura non può superare il costo effettivo da te sostenuto.
Per ottenere il rimborso, entro 60 giorni dall'erogazione della prestazione devi (tu o un tuo delegato) presentare alla tua ASL la domanda corredata dalla documentazione sanitaria e dalle fatture/ricevute, entrambi in originale.
La ASL, in caso di accoglimento, procederà al rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Prima di partire, ti è sempre possibile richiedere alla tua ASL un preventivo di massima.
Inoltre, qualora la tua regione lo preveda, ti potranno essere rimborsate le spese di viaggio e di accompagnamento.
In ogni caso il rimborso non potrà superare quanto effettivamente speso.
ATTENZIONE - Lo Stato italiano, per motivi imperativi di interesse generale può, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n.38 del 2014, limitare l’applicazione delle norme sul rimborso al territorio nazionale, al territorio di una o più Regioni, o a singole Aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale - SSN.
Tali specifiche misure, qualora adottate, sono tempestivamente pubblicate alla pagina del Punto di contatto nazionale e sui siti web delle Regioni e delle Province Autonome.
Data di ultimo aggiornamento 11 ottobre 2019