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Prescrizioni farmacologiche

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Farmacista che consegna un farmaco prescritto


La prescrizione medica rilasciata in un Paese dell’Unione Europea è riconosciuta in tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea (art. 11 della Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011).

Tuttavia, per determinate ragioni (tutela della salute umana, dubbi circa l’autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione e ragioni etiche) i medicinali e i dispositivi medici potrebbero non esserti dispensati.

Non sono riconosciute le prescrizioni relative ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (di cui all'art. 71 par. 2 della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 219 del 26 aprile 2006), come ad esempio i medicinali contenenti sostanze classificate come psicotrope o stupefacenti.

I medicinali di cui è autorizzato il commercio in Italia e i dispositivi medici, che ti sono stati prescritti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, possono essere ottenuti sul territorio italiano nel rispetto delle leggi in materia.

Consulta la banca dati AIFA per verificare se un farmaco è autorizzato in Italia.


Contenuto delle prescrizioni mediche
 

Per  facilitare il riconoscimento della prescrizione in un altro Stato dell’Unione Europea, occorre verificare che la stessa contenga almeno i seguenti dati:

Identificazione del paziente

  • Cognomi
  • Nomi (scritti per esteso, vale a dire non solo le iniziali)
  • Data di nascita

Autenticazione della ricetta

  • Data di emissione

Identificazione del professionista sanitario che rilascia la prescrizione

  • Cognomi
  • Nomi (scritti per esteso, vale a dire non solo le iniziali)
  • Qualifica professionale
  • Dati di contatto diretto (indirizzo di posta elettronica e telefono o fax, questi ultimi entrambi con il prefisso internazionale)
  • Indirizzo professionale (deve contenere il nome dello Stato membro in questione)
  • Firma (forma scritta o digitale in base al mezzo scelto per l’emissione della ricetta)

Identificazione del prodotto prescritto, se applicabile

  • Denominazione generica INN (International Nonproprietary Name), quale definita nell’articolo 1 della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
  • Denominazione commerciale se:
    • il prodotto prescritto è un medicinale biologico (quale definito nell’allegato I, parte I, punto 3.2.1.1, lettera b) della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001), oppure se
    • il professionista sanitario che rilascia la prescrizione lo ritenga necessario per ragioni mediche; in tal caso sulla ricetta devono essere esposti succintamente i motivi che giustificano l’uso della denominazione commerciale
  • Formulazione farmaceutica (compresse, soluzione, ecc.)
  • Quantità
  • Dosaggio, secondo il disposto dell'articolo 1 della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001
  • Posologia

Consulta la Direttiva UE n. 52 del 20 dicembre 2012


Rimborsi

 

Se sei un paziente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e hai acquistato nell’Unione Europea un medicinale e/o un dispositivo medico con prescrizione medica, al tuo rientro, potrai richiedere il rimborso alla tua ASL di appartenenza.

Per ottenere il rimborso del costo sostenuto dovrai presentare una apposita domanda alla tua ASL di appartenenza, allegando la prescrizione medica e la fattura o ricevuta di pagamento, entrambi in originale, entro 60 giorni dalla data di  utilizzo della ricetta, mentre la Asl avrà ulteriori 60 giorni dal ricevimento della stessa per corrisponderti il rimborso.
Invece, se sei un paziente iscritto al sistema sanitario di un altro paese dell’UE ed hai acquistato un medicinale o dispositivo medico in Italia, potrai chiedere il rimborso alla tua istituzione competente.
Ti raccomandiamo di conservare la prescrizione e la ricevuta o fattura di pagamento, ti potrebbero essere richieste per ottenere il rimborso.



Data di ultimo aggiornamento 11 ottobre 2019



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