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Tinture per capelli

Coloranti per tinture

L’impiego dei coloranti per tinture è regolamentato dalle misure stabilite nell'Allegato III al Regolamento 1223/2009 che contiene l’elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.

Nell’Allegato III, per ogni colorante vengono indicati:

  • la denominazione INCI e numeri CAS/EC per l’identificazione univoca della sostanza
  • le restrizioni di utilizzo, indicate in:
    • tipo di prodotto in cui può essere impiegato e parti del corpo su cui può essere applicato
    • concentrazione massima del colorante ammessa nei preparati pronti per l’uso
    • altre restrizioni

  • le modalità di impiego e le avvertenze da riportare in etichetta.

Per l’elenco dei coloranti ammessi nelle tinture e le rispettive condizioni di utilizzo consulta la legislazione comunitaria in vigore sul sito della Commissione alla pagina Cosmetics - Legislation.

In particolare, per le sostanze coloranti per capelli sono state regolamentate con l’obiettivo di stabilire un elenco positivo di sostanze per la tintura dei capelli considerate sicure per la salute umana e consentite per l’uso da parte dell’industria cosmetica.

Il processo di valutazione della sicurezza delle sostanze è un principio fondamentale del regolamento cosmetici.

Infatti quando vengono evidenziati rischi potenziali per la salute umana connessi all’impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici, quando si rendono disponibili nuovi dati su una sostanza o qualora sia necessario valutare specificamente la sicurezza e le condizioni di utilizzo di alcune sostanze, la Commissione, dopo aver consultato il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (CSSC), modifica di conseguenza gli allegati da II a VI del Regolamento.

I pareri espressi dal CSSC sono consultabili nella pagina del Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS).


Etichetta dei prodotti per la tintura

I prodotti per la tintura, come tutti i prodotti cosmetici, devono riportare in etichetta le informazioni richieste dall’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici:

  • nome del prodotto
  • nome e indirizzo della Persona responsabile
  • quantità di prodotto
  • data di scadenza e/o PAO
  • le precauzioni particolari per l’impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale
  • numero di lotto di produzione
  • funzione del prodotto
  • elenco ingredienti, preceduto dal termine “Ingredients”.

Per approfondire le regole di etichettatura vedi la sezione Etichetta dei cosmetici.

Come indicare i coloranti responsabili della colorazione in etichetta

Nell’elenco degli ingredienti sono elencati anche i coloranti responsabili della colorazione delle zone pilifere e sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nel prodotto cosmetico.
Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1 %.

L’etichetta contiene informazioni che sono state definite per consentire un utilizzo in condizioni di sicurezza, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di utilizzo.

Le informazioni presenti in etichetta consentono infatti di verificare se il prodotto contiene ingredienti a cui si è allergici, di conoscere la destinazione d'uso del prodotto e le condizioni di impiego (ad esempio in caso di prodotti per esclusivo uso professionale), eventuali condizioni fisiche incompatibili con l’uso del prodotto, i tempi di applicazione del prodotto, i limiti di età dei consumatori su cui applicare il prodotto, le zone pilifere su cui può essere utilizzato.

La destinazione d'uso

Il prodotto può essere utilizzato su capelli oppure su barba e baffi o su ciglia e sopracciglia, a seconda dei coloranti presenti nella formulazione. La destinazione di uso del prodotto viene specificata in etichetta.

Prodotti per la colorazione delle ciglia

Infatti, ai sensi del Regolamento 1223/2009 «prodotto per capelli/barba e baffi» significa un prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccetto le ciglia. Questa esclusione è stata motivata dal fatto che il livello di rischio è diverso quando i prodotti cosmetici vengono applicati rispettivamente sui capelli o sulle ciglia.

Pertanto è necessaria una valutazione specifica della sicurezza per l'applicazione di sostanze coloranti per capelli sulle ciglia e per la colorazione delle ciglia devono essere utilizzati solo prodotti specificamente destinati a tale scopo, come si può verificare dalla attenta lettura dell’etichetta.

Uso professionale

La destinazione di uso come «uso professionale» significa che l’applicazione e l’impiego di prodotti cosmetici può avvenire esclusivamente da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.

I prodotti destinati a un uso professionale non devono essere quindi utilizzati direttamente dai consumatori, in quanto l’utilizzo in condizioni di sicurezza, come valutato nella relazione sulla sicurezza del prodotto, è affidato a un professionista del settore per evitare i rischi dovuti all’autoapplicazione del prodotto.

Questo aspetto è di fondamentale importanza nel caso di colorazione delle ciglia.




Data di ultimo aggiornamento 19 ottobre 2023



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