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Segnalazione di effetti indesiderabili potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico



I cosmetici, anche se utilizzati correttamente, possono causare effetti indesiderabili.

Secondo il Regolamento CE 1223/2009:

  • gli effetti indesiderabili (EI),undesirable effects (UEs), sono definiti come reazioni avverse per la salute umana attribuibili alle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di uso di un prodotto cosmetico

  • gli effetti indesiderabili gravi (EIG), serious undesirable effects (SUEs), sono definiti come effetti indesiderabili che inducono incapacità funzionale temporanea o permanente (intesa come danno fisico temporaneo o permanente che impatta sulla qualità della vita e/o rende difficile al consumatore svolgere le sue normali occupazioni e/o attività, anche lavorative), disabilità, ospedalizzazione (inteso come ricovero in ospedale), anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso.

La maggioranza delle reazioni è dovuta a dermatite irritativa da contatto (DIC) e dermatite allergica da contatto (DAC). Altre patologie legate all’uso di cosmetici sono rappresentate da comedogenesi,eritemadermatite orticarioide (caratterizzata dall’insorgenza, in breve tempo, di ponfi nelle sedi di contatto del cosmetico) e fotodermatite anche di tipo allergica (es. scatenate dall’essenza di bergamotto e successiva esposizione alle radiazioni solari).

Chi può segnalare

Possono segnalare effetti indesiderabili potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico aziende e distributori o utililizzatori finali e professionisti del settore sanitario.

La segnalazione di tali effetti da parte dei cittadini, dei professionisti del settore sanitario (medici, dermatologi, farmacisti ospedalieri e territoriali…), degli operatori del settore cosmetico (estetisti, parrucchieri,…), delle aziende e dei distributori è importante per la vigilanza sul mercato.

Per facilitare l’applicazione delle disposizioni sulla cosmetovigilanza (definite nell’articolo 23 del Regolamento1223/2009) e per stabilire un sistema armonizzato per la gestione e comunicazione delle segnalazioni di effetti indesiderabili gravi nell’Unione europea, la Commissione europea, insieme agli Stati membri, ha definito delle linee guida, disponibili nella versione in inglese e in italiano:

Segnalazione da parte di utilizzatori finali e professionisti del settore sanitario

Anche gli utilizzatori finali, consumatori o professionisti che utilizzano e applicano i cosmetici nella loro attività professionale, oppure i professionisti del settore sanitario, medici, dermatologi, farmacisti ospedalieri e territoriali, etc., possono notificare alle Autorità Competenti, il Ministero della Salute per l’Italia, effetti indesiderabili gravi e non gravi (EIG/EI).

La persona che manifesta l’effetto indesiderabile è la prima che può attribuire quale conseguenza negativa per la salute ha provocato l’effetto e quindi indicare se l’effetto è grave secondo la definizione di EIG e specificare il criterio di gravità della reazione tra quelli possibili.

È inoltre necessario indicare se tale conseguenza è stata confermata da un medico o da uno specialista e se si è in possesso di una certificazione medica. In questo caso la segnalazione risulta più attendibile perché validata e confermata oggettivamente da un medico.

Il Ministero della Salute ha predisposto la Scheda di segnalazione nazionale per la comunicazione di effetti indesiderabili, gravi e non, potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico e che si manifestino in Italia.

Oltre alla scheda segnalazione possono essere trasmessi al Ministero della Salute ulteriori documenti (allegati, sezione 7 “Informazioni aggiuntive”), come ad esempio  un certificato medico contenente la diagnosi e/o la eventuale terapia per il trattamento dell’effetto indesiderato, risultati di analisi o test allergologici effettuati in seguito al manifestarsi dell’effetto indesiderabile, documentazione attestante il ricovero in ospedale e la successiva dimissione.

La scheda, una volta compilata, può essere inoltrata tramite fax al numero 06 59943776, alla casella di posta elettronica cosmetovigilance.italy@sanita.it o tramite posta certificata dgfdm@postacert.sanita.it.

Il Ministero della Salute trasmette immediatamente, dopo aver valutato il criterio di gravità e il nesso di causalità secondo le linee guida della Commissione europea, le informazioni pervenute sulle segnalazioni di EIG alle Autorità Competenti degli altri Stati membri e alla Persona Responsabile del prodotto cosmetico in questione.



Data di ultimo aggiornamento 19 ottobre 2023



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