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In viaggio verso l'Italia

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Cani, gatti e furetti provenienti da Paesi UE

Per gli animali provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, si applicano i requisiti aggiuntivi:

Passaporto
L’animale deve essere accompagnato da un Passaporto europeo:

  • conforme al modello previsto dalla Parte 1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013 per i Paesi dell’Unione Europea (Austria Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
  • conforme al modello previsto dalla Parte 3 dell’allegato III  per Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano
  • compilato e emesso da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza; per il rilascio del passaporto occorre rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese di provenienza
  • che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità

Una dichiarazione scritta del proprietario nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale su delega scritta del proprietario.

Vaccinazione anti-rabbica

Il cane, il gatto o il furetto deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza (Allegato III del regolamento UE 576/2013):

  • l’animale deve avere almeno 12 settimane al momento della somministrazione del vaccino
  • la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip
  • il periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale della prima vaccinazione e ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente 

Cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi

Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 577/2013. L'elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea.

Paesi terzi con situazioni favorevoli riguardo alla rabbia inclusi nell’elenco (Allegato II, parte 2, del Regolamento UE 577/2013)


Cani gatti e furetti provenienti da questi Paesi, identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo. Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia, per essere considerata valida, deve essere effettuata successivamente all’identificazione dell’animale e in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.

Altri Paesi terzi

Cani, gatti e furetti identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo, che attesti, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.

Si tratta di un esame del sangue che deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Consulta l'elenco dei laboratori riconosciuti

Reintroduzione dai Paesi terzi

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi, come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea prima della partenza dell’animale dall’Italia.

I controlli degli animali da compagnia movimentati a scopo non commerciale sono effettuati presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.
Consulta:

Altri animali da compagnia

Gli altri animali d'affezione, che possono viaggiare al seguito di proprietari,( Regolamento UE 576/2013, allegato I, parte B) sono:

  • invertebrati, escluse le api e i bombi (articolo 8 della direttiva 92\65\CEE) e i molluschi e i crostacei (di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) punto ii ) e lettera e) , punto iii ), della direttiva 2006/88/CE)
  • animali acquatici ornamentali, quali definiti all’articolo 3, lettera k) , della direttiva 2006/88CE ed esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1), lettera a)
  • anfibi e rettili
  • uccelli, esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’articolo 2 della Direttiva 2009/158/CE
  • mammiferi, roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti “ lagomorfi” nell’allegato I del Regolamento ( CE) n. 853/2004.

Questi animali possono essere introdotti purché:

  • trasportati al seguito del proprietario e senza finalità commerciali e non destinati al passaggio di proprietà
  • trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza
  • se provenienti da un Paese terzo e accompagnati da un Certificato sanitario firmato da un Veterinario ufficiale o autorizzato dall’autorità competente, nel quale risulti che l’animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell’animale, proprietario dell’animale e indirizzo di origine e destinazione dell’animale

Attualmente, tuttavia, per i volatili (escluso il pollame definito dalla direttiva 2009/158/CE di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari) si fa riferimento a:

  • Regolamento delegato ( UE) 2021/1933 e Regolamento delegato ( UE) 2021/1938 che stabilisce il certificato sanitario che deve accompagnare i volatili fino a cinque esemplari;
  • Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 Influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni

L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite uguali o inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell’’allegato , parte I, del Regolamento delegato ( UE) 2021/1938 , a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all’allegato , parte II, del Regolamento medesimo.


Data di pubblicazione: 20 febbraio 2015 , ultimo aggiornamento 18 luglio 2023



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