Per gli animali provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, si applicano i requisiti aggiuntivi:
Passaporto
L’animale deve essere accompagnato da un Passaporto europeo:
Una dichiarazione scritta del proprietario nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale su delega scritta del proprietario.
Vaccinazione anti-rabbica
Il cane, il gatto o il furetto deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza (Allegato III del regolamento UE 576/2013):
Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 577/2013. L'elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea.
Cani gatti e furetti provenienti da questi Paesi, identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo. Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia, per essere considerata valida, deve essere effettuata successivamente all’identificazione dell’animale e in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.
Cani, gatti e furetti identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo, che attesti, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.
Si tratta di un esame del sangue che deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue.
Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
Consulta l'elenco dei laboratori riconosciuti
Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi, come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea prima della partenza dell’animale dall’Italia.
I controlli degli animali da compagnia movimentati a scopo non commerciale sono effettuati presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.
Consulta:
Gli altri animali d'affezione, che possono viaggiare al seguito di proprietari,( Regolamento UE 576/2013, allegato I, parte B) sono:
Questi animali possono essere introdotti purché:
Attualmente, tuttavia, per i volatili (escluso il pollame definito dalla direttiva 2009/158/CE di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari) si fa riferimento a:
L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite uguali o inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell’’allegato , parte I, del Regolamento delegato ( UE) 2021/1938 , a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all’allegato , parte II, del Regolamento medesimo.
Data di pubblicazione: 20 febbraio 2015 , ultimo aggiornamento 3 luglio 2024