Home / In viaggio all’estero - Stati membri dell'Unione Europea

In viaggio all’estero - Stati membri dell'Unione Europea


Immagine di una donna con un cane


Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente cani, gatti e altri animali da compagnia che dall’Italia viaggiano all’estero a seguito dei loro proprietari o responsabili designati dagli stessi.
Non riguardano i movimenti di animali destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, comprese le adozioni. Per questi casi occorre seguire le procedure previste per i movimenti a carattere commerciale.

Le norme comunitarie

Dal 29 dicembre 2014 è entrata in vigore la  normativa sanitaria (Regolamento UE 576/2013 e Regolamento UE 577/2013) dell’Unione europea che disciplina la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia tra i Paesi membri dell’Unione europea. Tali norme sono essenziali per proteggere la salute pubblica e animale, con particolare attenzione alla prevenzione della rabbia e contribuiscono a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia, senza porre ostacoli non giustificati agli spostamenti all’estero con gli animali da compagnia.

In generale, a scopo precauzionale si raccomanda di iniziare le procedure con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la partenza, considerato che possono richiedere anche diverse settimane.

Altri animali in viaggio dall'Italia verso Paesi UE

Gli altri animali d'affezione, che possono viaggiare al seguito di proprietari sono:

  • invertebrati (escluse le api e i bombi contemplati dall’articolo 8 della direttiva 92\65\CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) punto ii ) e lettera e) , punto iii ), della direttiva 2006/88/CE)
  • animali acquatici ornamentali quali definiti all’articolo 3, lettera k) , della direttiva 2006/88CE ed esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1), lettera a)
  • anfibi e rettili
  • uccelli, esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’articolo 2 della Direttiva 2009/158/CE
  • mammiferi, roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti “ lagomorfi” nell’allegato I del Regolamento ( CE) n. 853/2004

Questi animali possono essere introdotti purché:

  • trasportati al seguito del proprietario e senza finalità commerciali e non destinati al passaggio di proprietà
  • trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza

Per quanto riguarda il Certificato sanitario occorre informarsi in anticipo presso l’autorità sanitaria del Paese membro di destinazione. Ciascun paese potrebbe aver applicato regole diverse.


Data di pubblicazione: 21 dicembre 2006 , ultimo aggiornamento 5 luglio 2023



Condividi

Tag associati a questa pagina


.