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In viaggio all’estero - Stati membri dell'Unione Europea

Cani, gatti e furetti in viaggio dall’Italia verso Paesi UE

La movimentazione dei cani, gatti e furetti al seguito dei viaggiatori dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea è possibile alle seguenti condizioni:

  • cani, gatti e furetti devono essere identificati da un microchip (trasponditore) o tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011
  • cani gatti e furetti devono essere accompagnati da un passaporto europeo:
    1. conforme al modello previsto dalla Parte1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013
    2. compilato e emesso dal Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria locale; che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità
    3. che riporti una dichiarazione scritta del proprietario nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale su delega scritta del proprietario
  • cani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia da un veterinario, ai sensi dell’Allegato III del regolamento UE 576/2013:
    1. l’animale deve avere almeno 12 settimane al momento della somministrazione del vaccino
    2. la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip
    3. il periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale della prima vaccinazione e ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente.
      Si consiglia vivamente, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinato nei confronti della rabbia o che abbia tra le 12 e le 16 settimane e che, seppur vaccinato, non soddisfi ancora i requisiti di validità della vaccinazione di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del regolamento ( UE) 576/2013, e pertanto non sia ancora protetti nei confronti della malattia, di consultare sul sito della Commissione europea la pagina Young Animals dove sono riportate le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario.In questo caso gli animali, se non sono accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti durante il movimento, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione, di cui all’allegato I, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013, del proprietario o della persona autorizzata; come si evince da tale documento nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto.Pertanto il passaporto deve essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica, se ovviamente il proprietario intende recarsi con il proprio animala verso uno dei Paesi europei che concedono la deroga di cui sopra per i cuccioli e l’hanno notificata.
  • il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massino di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013).
    Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga occorre rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dal regolamento ( UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • il proprietario o la persona autorizzata l’animale deve accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata
  • per i viaggi verso la Finlandia, l’Irlanda, Malta e la Norvegia è necessario il trattamento dei cani contro l’echinococco multilocularis, secondo le modalità e i tempi descritti dal regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione del 21 novembre 2017:
    1. il trattamento deve essere somministrato da un veterinario  in un lasso di tempo compreso tra le 120 ore e le 24 ore prima dell’arrivo previsto
    2. il trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nell’apposita sezione del passaporto del cane.

Altri animali in viaggio dall'Italia verso Paesi UE

Gli altri animali d'affezione, che possono viaggiare al seguito di proprietari sono:

  • invertebrati (escluse le api e i bombi contemplati dall’articolo 8 della direttiva 92\65\CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) punto ii ) e lettera e) , punto iii ), della direttiva 2006/88/CE)
  • animali acquatici ornamentali quali definiti all’articolo 3, lettera k) , della direttiva 2006/88CE ed esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1), lettera a)
  • anfibi e rettili
  • uccelli, esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’articolo 2 della Direttiva 2009/158/CE
  • mammiferi, roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti “ lagomorfi” nell’allegato I del Regolamento ( CE) n. 853/2004

Questi animali possono essere introdotti purché:

  • trasportati al seguito del proprietario e senza finalità commerciali e non destinati al passaggio di proprietà
  • trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza

Per quanto riguarda il Certificato sanitario occorre informarsi in anticipo presso l’autorità sanitaria del Paese membro di destinazione. Ciascun paese potrebbe aver applicato regole diverse.


Data di pubblicazione: 21 dicembre 2006 , ultimo aggiornamento 5 luglio 2023



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