Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente cani, gatti e altri animali da compagnia che dall’Italia viaggiano all’estero a seguito dei loro proprietari o responsabili designati dagli stessi.
Non riguardano i movimenti di animali destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, comprese le adozioni. Per questi casi occorre seguire le procedure previste per i movimenti a carattere commerciale.
Dal 29 dicembre 2014 è entrata in vigore la normativa sanitaria (Regolamento UE 576/2013 e Regolamento UE 577/2013) dell’Unione europea che disciplina la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia tra i Paesi membri dell’Unione europea. Tali norme sono essenziali per proteggere la salute pubblica e animale, con particolare attenzione alla prevenzione della rabbia e contribuiscono a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia, senza porre ostacoli non giustificati agli spostamenti all’estero con gli animali da compagnia.
In generale, a scopo precauzionale si raccomanda di iniziare le procedure con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la partenza, considerato che possono richiedere anche diverse settimane.
Gli altri animali d'affezione, che possono viaggiare al seguito di proprietari sono:
Questi animali possono essere introdotti purché:
Per quanto riguarda il Certificato sanitario occorre informarsi in anticipo presso l’autorità sanitaria del Paese membro di destinazione. Ciascun paese potrebbe aver applicato regole diverse.
Data di pubblicazione: 21 dicembre 2006 , ultimo aggiornamento 3 luglio 2024