Nel XX secolo il tema della tutela della vita animale ha sollevato all’interno della società un ampio dibattito, coinvolgendo scienziati, umanisti, giuristi, sociologi e politici di tutto il mondo. Questo vivace confronto etico-filosofico ha portato il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi alla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita.
Da allora, nel mondo occidentale, si sono moltiplicate le disposizioni normative per il benessere degli animali. Gli anni ’70 hanno visto in particolare l’Europa avviare un percorso culturale e legislativo in questa direzione.
Il benessere in relazione agli animali può essere definito come “lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di vivere in armonia con il suo ambiente” (definizione OMS/Hughes 1976). Per garantire questo è necessario che vengano assicurati almeno i bisogni essenziali, individuati nelle cinque libertà contenute nel Brambell Report del 1965.
Anche il Consiglio d’Europa ha rivolto la sua attenzione alla protezione degli animali siglando numerose Convenzioni per la loro tutela (animali da compagnia, trasporto, allevamento, macellazione, sperimentazione ecc.)
Il 13 dicembre 2007, con il Trattato di Lisbona, l’Unione Europea ha sancito un principio fondamentale riconoscendo agli animali sensibilità, caratteristiche biologiche e prerogative proprie.
All’articolo 13, Titolo II (disposizioni di applicazione generale) si legge: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.
Il Trattato impegna gli Stati Membri a garantire agli animali una condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, in quanto gli animali sono dotati di sensibilità e come l’uomo possono provare sofferenza e dolore.
Su questi principi si basa anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la Legge 201 del 2010.
Proprio nel nostro Paese abbiamo assistito all’emanazione di norme volte alla tutela degli animali d’affezione (non armonizzate a livello comunitario se non per alcuni aspetti commerciali, come nel caso del regolamento di divieto di commercializzazione di pellicce di cani e di gatti), basate sulla diversa concezione della relazione uomo - animali d’affezione e su un approccio più etico, senza ovviamente tralasciare gli aspetti legati alla prevenzione delle zoonosi e i rischi per l’incolumità pubblica.
Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito un principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela. La grande innovazione, infatti, consiste nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta eccezione per i soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Sono stati, inoltre, individuati i compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.
Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con l’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003. Sulla base della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, l’accordo definisce alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.
In base all’Accordo chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
In particolare deve:
Un’altra norma fondamentale per la tutela degli animali è la Legge 189 del 20 luglio 2004 che ha apportato modifiche al codice penale ed in particolare ha disciplinato i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali.
Il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, introducendo la tutela dell'ambiente e degli animali tra i principi fondamentali.
Art.9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Data di pubblicazione: 18 dicembre 2006 , ultimo aggiornamento 3 gennaio 2025