Ogni anno, a partire dall’anno finanziario 1991, il Ministero ripartisce il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
Tale ripartizione è stata effettuata per ogni Regione e Provincia autonoma in base ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1992:
I dati sul randagismo sono forniti annualmente dalle Regioni su richiesta del Ministero e sono pubblicati sul sito alla pagina Dati regionali sul randagismo.
Tabella riepilogativa degli ultimi 18 anni, del fondo ripartito annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Anno | Fondo |
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2005 | € 4.271.578,00 |
2006 | € 3.998.000,00 |
2007 | € 4.986.000,00 |
2008 | € 3.086.085,11 |
2009 | € 3.801.681,00 |
2010 | € 3.333.765,28 |
2011 | € 246.649,00 |
2012 | € 310.190,00 |
2013 | € 328.000,00 |
2014 | € 313.072,00 |
2015 | € 309.000,00 |
2016 | € 310.000,00 |
2017 | € 297.243,00 |
2018* |
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2019 | € 1.000.000,00 |
2020 | € 1.000.000,00 |
2021* |
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2022 | € 2.000.000,00 |
2023* |
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2024* |
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*Nel 2018, 2021, 2023 e 2024 non è stata effettuata la ripartizione del fondo.
A partire dal 2008 sono stati modificati con Decreto ministeriale 6 maggio 2008 i criteri di ripartizione del fondo:
Il Ministero individua le quote di ripartizione.
Le Regioni e le Province autonome devono individuare, nell'ambito della programmazione regionale, le priorità di intervento elaborando il piano operativo di prevenzione del randagismo. Nella programmazione devono dare, come previsto dalla legge finanziaria 2007, priorità ai piani di controllo delle nascite destinando una quota non inferiore al 60% delle risorse alle sterilizzazioni, dove necessario, ovvero ad altre iniziative intese a prevenire il fenomeno del randagismo.
Le Regioni inviano al Ministero della salute una relazione annuale sull'attività svolta in materia di randagismo.
Data di pubblicazione: 7 luglio 2008 , ultimo aggiornamento 3 gennaio 2025