L’Ordinanza 6 agosto 2024 ha prorogato le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze, confermando, tra l’altro, la possibilità per i medici veterinari libero professionisti di promuovere e organizzare i percorsi formativi volontari, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ordinanza contribuendo così a diffondere in maniera capillare la cultura del possesso responsabile e l’educazione dei proprietari di cani.
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l'Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.
È disposto l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.
Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani, con il rilascio finale del cosiddetto patentino.
Vedi: Formazione per i proprietari e patentino
I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
La legge vieta il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l’estirpazione delle unghie e dei denti. L’unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario consideri tale intervento necessario nell’interesse dell’animale e quindi eseguito al fine di garantirne il benessere.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione della legge sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Viene, inoltre, consentito l’utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e nelle manifestazioni pubbliche solo se vengono rispettate le condizioni di salute e di benessere dell’animale in considerazione della specie, razza e dell’età. La legge, infine, introduce il reato di traffico di animali da compagnia ed il reato di introduzione illecita di animali da compagnia.
La Convenzione prevede l’obbligo morale per l’uomo di rispettare tutte le creature viventi in ragione del loro contributo ad elevare la qualità della vita dell’uomo e per i legami particolari che si sono ormai creati con gli animali da compagnia.
Vedi:
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2010 , ultimo aggiornamento 3 gennaio 2025