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FAQ - Articoli trattati

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In base alla definizione riportata nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del Regolamento (UE) n. 528/2012 un articolo trattato è  “qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi”.

Inoltre nell’articolo 3, comma 1, lettera a) viene specificato che “un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida”.

Analogamente alla definizione di biocida data dal Regolamento 52872012, un articolo trattato con funzione biocida è un articolo che ha tra le sue finalità previste almeno una che mira a distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Se un prodotto ha più funzioni, una delle quali biocida, è necessario stabilire quale è la funzione primaria. Questa valutazione può essere eseguita caso per caso, tenendo conto di diversi criteri come il claim o attività vantata, l’utilizzo previsto e la presentazione generale del prodotto. Per esempio se alla funzione biocida viene dato maggiore risalto rispetto ad altre proprietà, tale funzione potrebbe essere considerata una funzione biocida primaria e quindi il prodotto potrebbe essere considerato un biocida. Occorre considerare anche un eventuale claim riferito alla salute pubblica. In linea generale una funzione primaria è una funzione di maggiore importanza o valore rispetto alle altre funzioni del prodotto.

I biocidi vengono incorporati nei materiali o utilizzati nella produzione di articoli trattati essenzialmente per due motivi:

  • per proteggere i materiali utilizzati nell'articolo o le proprietà dell'articolo stesso. Gli organismi bersaglio hanno effetti dannosi o altri effetti indesiderati (ad es. biodegradazione, scolorimento, formazione di odori) sul materiale o sull'articolo.
  • per proteggere gli esseri umani o gli animali dagli effetti indesiderati degli organismi. Il trattamento è diretto verso organismi bersaglio che non hanno effetti negativi sull'oggetto o sul materiale trattato.

Quindi un articolo può essere trattato sia per conferire all'intero prodotto una funzione biocida “esterna”, che non ha lo scopo di proteggere l'articolo stesso ma di introdurre una funzione aggiuntiva che è biocida, oppure conferire una proprietà biocida “interna” all’articolo, per esempio controllare il deterioramento microbico e assicurare la conservabilità del prodotto stesso.

Gli articoli trattati che non hanno funzione primaria biocida, quindi non considerati prodotti biocidi, sono disciplinati dall’ articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

I principi attivi che conferiscono la funzione o la proprietà biocida devono essere, per il pertinente tipo di prodotto (PT), o già approvati o in fase di valutazione nel programma di revisione o devono essere stati oggetto di una richiesta di approvazione presentata entro il 1° settembre 2016.

Informazioni sullo stato dei principi attivi si possono trovare nel sito ECHA.

Invece, nel caso di un articolo trattato con funzione primaria biocida ai fini dell’immissione in commercio è necessario presentare una domanda di autorizzazione del prodotto seguendo le disposizioni dell'articolo 17 e seguenti del Regolamento (UE) n. 528/2012.

L’articolo 58, paragrafo 3, dispone che in alcuni casi la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato indichi nell’etichetta del prodotto alcune informazioni.  

In particolare la necessità di etichettatura scatta quando il fabbricante dell’articolo trattato ne vanta le proprietà biocide o quando ci sono possibilità di contatto con l’uomo o possibilità di rilascio nell’ambiente oppure se le condizioni associate all’approvazione del principio attivo lo richiedono.

Le informazioni che devono essere indicate in etichetta sono le seguenti:

  • una menzione indicante che l’articolo trattato contiene biocidi;
  • se confermata, la proprietà biocida attribuita all’articolo trattato;
  • il nome di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi;
  • il nome di tutti i nanomateriali contenuti nei biocidi, seguito dal termine «nano» tra parentesi;
  • eventuali pertinenti istruzioni per l’uso, comprese le opportune precauzioni da prendere a causa dei biocidi con i quali l’articolo è stato trattato o in esso contenuti.



Data di ultimo aggiornamento: 23 aprile 2021


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