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Articoli trattati con biocidi


Il Regolamento 528/2012 sui biocidi (BPR), a differenza della Direttiva 98/8/CE abrogata dal Regolamento dal 1° settembre 2013, stabilisce le regole per l'uso di articoli trattati con, o che intenzionalmente incorporano, uno o più biocidi.

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato un prodotto biocida.

Gli articoli che non esplicano una funzione primaria biocida devono, secondo il Regolamento, essere trattati solo con principi attivi approvati nell'UE.

Le aziende devono anche essere pronte a fornire ai consumatori informazioni sul trattamento biocida dell'articolo posto sul mercato. Il fornitore deve dare gratuitamente ai consumatori le informazioni entro 45 giorni dalla richiesta.

Misure transitorie

Il Regolamento sui biocidi (BPR), prevede una serie di misure per agevolare la transizione dal sistema della Direttiva sui biocidi (BPD) al  nuovo Regolamento.

Secondo il BPR i principi attivi contenuti in un biocida utilizzati nel trattamento degli articoli, devono essere o già approvati o in fase di valutazione per il relativo tipo di prodotto.

Per le sostanze attive che non sono comprese nel programma di revisione, è previsto un periodo di transizione fino al 1° settembre 2016. Entro tale data la Società dovrà presentare un dossier completo sulla sostanza attiva. Il fascicolo della sostanza attiva dovrà includere i dati relativi al pertinente tipo di prodotto.

Se il principio attivo non viene approvato per il relativo tipo di prodotto, gli articoli che sono stati trattati o incorporano tale sostanza attiva non devono  più essere immessi sul mercato. Il periodo previsto per la rimozione di tali articoli trattati dal mercato è di 180 giorni dalla decisione di non approvazione del principio attivo per il relativo tipo di prodotto.


Data di ultimo aggiornamento 15 giugno 2021



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