Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle seguenti definizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998:
I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono contenere un principio attivo in revisione secondo il Regolamento (UE) 528/2012 e devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dai richiedenti.
Una volta autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....."
*N.B. i topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile sono autorizzati esclusivamente come prodotti biocidi ai sensi del Regolamento UE n. 52/2012, poiché per tutti i principi attivi impiegati in questa categoria di prodotti si è concluso il programma di riesame comunitario.
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Data di ultimo aggiornamento 23 aprile 2021