La nostra Carta Costituzionale considera il diritto alla salute (art.32) come inalienabile e fondamentale e, inoltre, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. (art.33).
La tutela sanitaria delle attività sportive contribuisce alla tutela e promozione della salute pubblica sia attraverso interventi di promozione dell'attività motoria rivolta a tutta la popolazione sia attraverso le visite mediche, finalizzate alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica.
La normativa italiana in materia di tutela sanitaria delle attività sportive è una delle più avanzate nel mondo.
Al Servizio sanitario compete la tutela sanitaria delle attività sportive attraverso la valutazione finalizzata alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
Per attività sportiva agonistica si intende qualsiasi attività praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i Giochi della gioventù a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello.
La certificazione per l’attività sportiva agonistica è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
Per le persone con disabilità, la certificazione per l’attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto ministeriale 4 marzo 1993.
Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport e dell’esercizio fisico.
Nel Servizio Sanitario, il medico specialista in medicina dello Sport e dell’esercizio fisico ha conoscenze teoriche, scientifiche e professionali relative alla medicina delle attività fisico-motorie e sportive, con prevalente interesse alla tutela della salute dei praticanti tali attività in condizioni fisiologiche e patologiche. Ha competenza, pertanto, sia nella fisiopatologia delle attività motorie secondo le diverse tipologie di esercizio fisico sia nella valutazione funzionale, nella diagnostica e nella clinica legate alla attività fisica e sportive nelle età evolutiva, adulta ed anziana e negli stati di malattia e di disabilità.
Il giudizio di idoneità sportiva non è, quindi, un giudizio meramente generico ma un giudizio specialistico mirato, che presuppone specifica preparazione e conoscenza delle peculiari caratteristiche fisiologiche, metaboliche, biomeccaniche, traumatologiche ed anche regolamentari dell’attività fisica e sportiva.
La visita medica finalizzata ad ottenere la certificazione si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale.
Il DPCM 12 gennaio 2017, che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), prevede, per l’attività agonistica, (Allegato 1 “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”) il rilascio della certificazione di idoneità per minorenni e persone con disabilità di ogni età.
Il medico specialista in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, nel valutare le condizioni generali di salute dello sportivo o le situazioni che possono predisporre agli infortuni o costituire pericolo, in relazione alla specifica disciplina praticata, può richiedere accertamenti clinico-strumentali aggiuntivi, anche al fine di inquadrare precocemente fattori di rischio o condizioni/patologie, che possono limitare o impedire l’attività sportiva agonistica.
La medicina dello sport è fondamentale non solo per la valutazione dell’idoneità psicofisica agonistica e la tutela della salute dell’atleta ma anche per la prevenzione delle patologie legate alla pratica sportiva, la terapia e il trattamento di patologie legate a lesioni di tipo acuto (traumatismi) e cronico (tendinopatie) e da sovraccarico funzionale nonché il primo intervento e il soccorso di emergenza sui campi di gara, la competenza su regolamenti e normative in tema di sicurezza, impiantistica, barriere architettoniche, presidi medici e di emergenza sui campi di gara e ambienti.
Per attività sportiva non agonistica si intende, invece, quella praticata da tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché quella praticata dagli alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare e dagli studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quelli nazionali.
Secondo quanto previsto dalle Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, emanate dal Ministero della Salute con Decreto ministeriale 8 agosto 2014, il certificato medico di idoneità è obbligatorio, tranne che per alcuni sport, per i quali l'impegno fisico è molto ridotto o assente. La certificazione è rilasciata da:
In base al Decreto interministeriale del 28 febbraio 2018, non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva non agonistica i bambini in età prescolare, di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione di casi specifici indicati dal pediatra.
Per attività ludico-motoria, infine, si intende quella rivolta unicamente al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. La certificazione medica non è più obbligatoria dal 2013, in quanto l'art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge il 9 agosto 2013, n. 98) ne ha soppresso l'obbligo. Si tratta, pertanto, di attività praticata da persone non tesserate con le Federazioni sportive nazionali o con gli Enti di promozione sportiva e non finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello che prevedano un aspetto competitivo.
In risposta a richieste di chiarimenti relative alle misure previste dal citato DM dell'8 agosto 2014 il Ministero della Salute ha emesso la Nota esplicativa del 16 giugno 2015.
Data di ultimo aggiornamento 23 dicembre 2024