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Rimborso spese sanitarie sostenute negli Stati extra UE con i quali non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria

La proceduraLa procedura

Durante la permanenza all’estero per motivi di lavoro o di studio (borsista/stagista), se si ha necessità di usufruire di prestazioni sanitarie, si devono anticipare le spese e successivamente richiederne il rimborso.

Gli aventi diritto, iscritti obbligatoriamente al SSN, non residenti in Italia, devono presentare la domanda di rimborso tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso al:

Ministero della Salute
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio 8
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Chi può richiederloChi può richiederlo

Gli appartenenti alle sottoelencate categorie non residenti in Italia e iscritti obbligatoriamente al SSN

SETTORE PUBBLICO

 

  • dipendenti delle Amministrazioni Statali
  • personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero
  • personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
  • personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero
  • impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
  • familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

 

    SETTORE PRIVATO

      

    • Iscritti al SSN occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
    • lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero
    • religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
    • collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
    • lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero, assoggettati al regime fiscale italiano
    • studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
    • cittadini temporaneamente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano
    • invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero
    • familiari, che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

    Gli appartenenti alle predette categorie - residenti in Italia - devono inoltrare , per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, le domande di rimborso alla Asl di residenza

       

    Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

    Se le spese sono state sostenute direttamente dall'assistito:

    1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) redatta dall'assistito nei termini di decadenza (tre mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);
    2. attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 ;
    3. parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;
    4. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
    5. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
    6. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
    7. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
    8. iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese per il lavoratore privato alle dipendenze di una Impresa, o per il lavoratore autonomo;
    9. iscrizione agli Albi Professionali per i liberi professionisti

    Se le spese per il lavoratore del settore privato sono state sostenute dall'Impresa:

    1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (datore) redatta dall'impresa nei termini di decadenza (tre mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);
    2. attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 ;
    3. parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;
    4. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
    5. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
    6. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
    7. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
    8. liberatoria del dipendente in cui sia dichiarato che l'Impresa ha sostenuto le spese;
    9. iscrizione alla Camera di Commercio o Registro delle Imprese.

    L’acquisizione della predetta documentazione, comprese le ricevute di spesa, potrà avvenire in forma   digitale, fermo restando che occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da  parte della Rappresentanza diplomatica italiana all’estero, con l’assicurazione che gli stessi originali siano conservati presso gli archivi della Rappresentanza.

    Le domande di rimborso degli aventi diritto non residenti in Italia, di competenza del Ministero della Salute, non complete, o con necessità di supplementi dell’istruttoria, saranno respinte e dovranno essere ripresentate integrate della documentazione necessaria.

     

    ModuliModuli

    Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

    • Posta tradizionale
      Ufficio destinatario: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) - Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
      Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    • PEC
      Indirizzo di PEC: sanita.estero@postacert.sanita.it
      Oggetto: ASE-TRASF-RPL

    Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

    90 giorni

    Quanto costaQuanto costa

    Tariffa: Tariffa: Il servizio è gratuito


    Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

    • Posta tradizionale
    • Posta elettronica certificata

    Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

    Non è prevista la pubblicazione dell'esito

    NormativaNormativa

    • D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618
    • Circolare del Ministero della Sanità n. 1000-1253 del 11 luglio 1981
    • Art. 7 legge 7 agosto 1982, n. 526
    • Circolare del Ministero della Sanità n. 1000-116 del 11 maggio 1984
    • Legge 398/87
    • Decreto legislativo 103/2000
    • Legge 24 dicembre 2012 n. 228. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).
    • DPR. 24 novembre 2017 n. 224.
    • Circolare del 16 luglio 2018 n. 21662.


    Consulta il Trovanormesalute

    ContattiContatti

    • Nominativo: Ministero della Salute
      Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8
      Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
      Telefono: 06 59941
      Email: minsalute_estero.dgprog@sanita.it

    Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

    Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
    Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale

    FAQFAQ

    Non sono presenti FAQ

    TemiAree e siti tematici

    Ufficio responsabile del procedimentoUfficio


    Data ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2023


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