Il trasferimento per motivi di salute da una località estera in Italia o da una località estera all'altra, per i lavoratori del settore privato e/o pubblico, è autorizzato dal Ministero della Salute (articolo 6 del DPR 618/80). Il rilascio dell'autorizzazione consente di ottenere il rimborso delle spese di viaggio per il trasferimento, che, nel caso di residente in Italia sono di competenza della ASL di residenza, nel caso di residente all'estero sono di competenza del Ministero della Salute.
Lavoratori del settore privato
Sulla base del parere favorevole espresso dal Ministero della Salute in merito al trasferimento, l'autorità consolare competente rilascia l'autorizzazione al trasferimento dell'infermo.
Lavoratori settore pubblico
Sulla base del parere favorevole espresso dal Ministero della Salute in merito al trasferimento, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia l'autorizzazione al trasferimento dell'infermo.
Lavoratori del settore pubblico e privato
Si prescinde dalle autorizzazioni solo nei casi di comprovata impossibilità per l'interessato, per l'impresa o per chi altro assista l'infermo, di collegarsi tempestivamente con la sede consolare.
Lavoratori del settore pubblico e privato
Nei casi di eccezionale gravità ed urgenza, l'autorizzazione è rilasciata direttamente dal Capo della Rappresentanza o dell'ufficio consolare.
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Data di ultimo aggiornamento 30 dicembre 2022