Le informazioni che trovi in questa scheda riguardano esclusivamente la procedure da seguire per recarti all’estero utilizzando i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale.
Ti ricordo che è in vigore anche il D.Lgs. che recepisce la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011, che dà diritto all’assistenza indiretta.
Se ti devi recare nel Paese selezionato per ricevere cure di altissima specializzazione che non puoi ottenere in Italia, tempestivamente o in forma adeguata al tuo caso clinico, prima di partire, devi essere autorizzato dalla tua Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza, previa presentazione di idonea documentazione medica, con modello S2 (Nota 7 febbraio 2012 - PD S1 S2 e SEDs; Nota 20 luglio 2010 Documenti portabili e SED’s).
Invece, se la struttura presso cui ti rechi è privata, la tua ASL verificherà la possibilità di rilasciarti una idonea autorizzazione. L’assistenza è in forma indiretta, pertanto dovrai anticipare i costi delle prestazioni e richiederne il rimborso alla ASL di appartenenza una volta tornato in Italia (art 6 del DM 3 novembre 1989).
La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia, tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato. La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
In caso di parere negativo
a. In caso di rigetto della domanda di autorizzazione potrai presentare ricorso:
b. In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese potrai ricorrere:
Presentando il modello S2 rilasciato dalla ASL, alle strutture pubbliche o convenzionate, avrai diritto a ricevere tutte le cure programmate. Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell’eventuale ticket (o di altra partecipazione alla spesa) che è a tuo diretto carico ma parzialmente rimborsabile dalla ASL di appartenenza.
Può capitare che, in presenza di modello S2, vengano fatte pagare alcune prestazioni. Se rientrano in spese di natura strettamente sanitaria (ad esempio onorari corrisposti a sanitari che abbiano svolto la propria opera in regime libero professionale, ticket previsti, spese per il viaggio) potrai richiedere il rimborso alla tua ASL secondo le percentuali indicate all’art. 6 del DM del 3 novembre 1989.
Nel caso di strutture private, l’assistenza è in forma indiretta pertanto dovrai anticipare il costo delle prestazioni.
Per richiedere il rimborso alla ASL di appartenenza (art. 6 del DM 3 novembre 1989) al tuo rientro in Italia, è necessario che l’Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti, ti visti le fatture e l’eventuale documentazione sanitaria in originale, e che ti rilasci la certificazione riguardo alla natura privata del Centro estero.
Il rimborso deve essere richiesto entro tre mesi dalla data in cui è stata sostenuta la spesa (art.7 del DM 3 novembre 1989).
Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il CRR per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, devi presentare domanda di autorizzazione secondo la stessa procedura sopra indicate.
Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati dall’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure di neuro riabilitazione, le spese di soggiorno al di fuori dell’ospedalizzazione sostenute dall’assistito e dall’eventuale suo accompagnatore - ove si tratti di assistito minore o non autosufficiente e per il quale il CRR abbia autorizzato l’accompagnatore stesso – in alberghi o in strutture collegate con il centro di altissima specializzazione, sono equiparate a tutti gli effetti, alla degenza ospedaliera, qualora non sia prevista l’ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell’art.4 del DM 3 novembre 1989, per i quali sia stato emesso ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, in forma diretta, il modello S2.
In caso di ospedalizzazione, possono essere riconosciute le spese relative al soggiorno dell’accompagnatore, qualora la struttura ospedaliera all’estero attesti la necessità della presenza dell’accompagnatore durante la degenza del suddetto assistito.
Il contributo è riconosciuto dalle Regioni in misura diversa a seconda del reddito del nucleo familiare, secondo le modalità previste all’art. 2, comma 1, dell’Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003.
Data di ultimo aggiornamento 16 dicembre 2024