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Assistenza ai cittadini dei Paesi extra UE in Italia


Se sei un cittadino straniero regolarmente presente in Italia puoi accedere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno.

Se si temporaneamente presente, per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turista), puoi usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Non è prevista l’iscrizione al SSN tranne che per gli studenti e le ragazze alla pari.

Se hai un regolare permesso di soggiorno puoi iscriverti al SSN rivolgendoti alla ASL del tuo Comune di residenza anagrafica, o, se non sei ancora residente, al Comune di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno.

L'iscrizione al SSN ti consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL con conseguente attribuzione di 4 crediti riconoscibili ai fini dell'accordo di integrazione.
L'assistenza sanitaria è estesa ai tuoi familiari a carico che soggiornano regolarmente in Italia.

L'iscrizione può essere:

Se vuoi venire in Italia per ricevere cure mediche puoi attivare tre diverse procedure di ingresso per cure.

Come fare l'iscrizione volontaria al SSN

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo annuale, secondo l' art. 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
  • il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente)
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98).

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a, anche se titolari di un permesso per motivi familiari non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN dal 5 novembre 2008.
Pertanto devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al SSN volontariamente pagando un contributo annuale (Decreto legislativo  n.160 del 3 ottobre 2008).

Come e dove iscriversi volontariamente al SSN

Puoi effettuare l’iscrizione volontaria al SSN pagando di un contributo annuale.

Ti ricordiamo che l’iscrizione volontaria al SSN si riferisce all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) a prescindere dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Solo In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, previo pagamento del contributo annuale puoi conservare l’iscrizione al SSN, in attesa della presentazione del permesso di soggiorno alla tua ASL.

Il contributo si paga tramite F24.

A cosa dà diritto l'iscrizione volontaria

L'iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano. L’iscrizione volontaria  al SSN dei cittadini stranieri non dà diritto alla TEAM.

Come richiedere l'ingresso per cure

I cittadini provenienti da un Paese extra UE, nel quale non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, possono venire in Italia per cure (art. 36 del T.U. 286/98).

Puoi attivare tre diverse procedure di ingresso per cure:

1) Richiesta visto di ingresso per cure mediche.

Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche devi presentare all'Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:

  • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali
  • attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta anche da garante.
  • documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore
  • certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Dovrai pagare il restante 70% delle spese alla struttura sanitaria.

Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non ti consente l’iscrizione al SSN quindi le prestazioni sanitarie sono a tuo carico.

2) Trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari

(art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 93 n. 517).

Se sei residente in un Paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate, l’ingresso per cure deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e Sviluppo. Il Ministero della Salute, individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.

Per maggiori chiarimenti sulla procedura di richiesta autorizzazione consulta la scheda servizi:

3) Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni

(art. 32 - comma 15 - della Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Le Regioni, possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della Salute, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

  • cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
  • cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.



Data di ultimo aggiornamento 10 gennaio 2024



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