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Beneficiari dell'assistenza sanitaria nei Paesi extra UE

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I cittadini che si recano per lavoro, studio (solo se sei borsista o stagista e se hai partecipato ad un bando pubblico e superato una selezione), nei Paesi extra UE in cui non vigono accordi bilaterali in materia sanitaria, hanno diritto all'assistenza sanitaria in forma indiretta, unitamente ai familiari al seguito (DPR n. 618 del 31 luglio 1980).

Per ottenere l’assistenza devi essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e appartenere ad una delle categorie previste nel DPR 618/80.

L’assistenza indiretta consiste nell'anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario.

Cosa fare prima della partenza

Se sei titolare beneficiario dell'assistenza devi richiedere l'attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980:

  • se sei residente in Italia, all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza;
  • se non sei residente in Italia, alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero territorialmente competente, o all'amministrazione/ente pubblico di appartenenza, previa presentazione della seguente documentazione:
  1. per i lavoratori, nota di trasferimento all'estero e documentazione che prova  il mantenimento dell'iscrizione al sistema previdenziale italiano
  2. per gli studenti, documentazione che attesta il conseguimento della borsa di studio o lo stage presso Università o fondazioni estere
  3. fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 4 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
  4. codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) del titolare e degli eventuali familiari al seguito.

L'ASL di iscrizione del lavoratore o dello studente avente diritto deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 526 del 7 agosto 1982, con la sospensione del medico di medicina generale o del Pediatra di libera scelta in quanto l’assistenza sanitaria è garantita all'estero.

La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro o di studio.

Procedura per il rimborso

Se durante l’incarico hai la necessità di usufruire di prestazioni sanitarie potrai richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute seguendo una procedura.

Rientro temporaneo

In caso di rientro saltuario in Italia hai diritto alle prestazioni, garantite alla generalità dei cittadini, documentando l'attività di lavoro o di studio all'estero.

In particolare, se rientri per un breve periodo incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell'elenco del tuo medico di fiducia, hai comunque diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica.
In questo caso l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e successivamente ne richiede il rimborso:

  • alla tua ASL di appartenenza, sei residente in Italia
  • al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 - viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, se non residente in Italia.

Da sapere

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario e può riferirsi alle spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto.

Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni fruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica (fino a sei anni di età) può essere avanzata un’unica domanda di rimborso, per un periodo massimo di un anno, comunque entro 3 mesi dall'ultima spesa.

Se soggiorni all'estero per più di 30 giorni, devi comunicarlo alla tua ASL per la sospensione del medico di famiglia come previsto dalle norme in vigore.
Al tuo rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, dovrai recarti presso la tua ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico.

Al tuo rientro definitivo dall'estero, dovrai provvedere all'iscrizione presso la tua ASL e alla scelta del medico di fiducia. La nuova iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale eri iscritto al momento della sospensione (Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984).

Procedura per richiedere il rimborso

La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata, tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competentientro tre mesi dalla data dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso:

  • alla ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito, per i residenti in Italia, e per gli stranieri iscritti obbligatoriamente al SSN
  • al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8, via PEC sanita.estero@postacert.sanita.it per i non residenti in Italia, aventi diritto

allegando la seguente documentazione:

  1. indicazione della residenza in Italia e della ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito
  2. domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con la data di presentazione e il timbro della rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza
  3. copia dell' attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618
  4. parere motivato del Capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche
  5. codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore
  6. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria
  7. in caso di ricovero ospedaliero dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima
  8. documentazione di spesa in originale, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni
  9. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese
  10. modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN.

L’acquisizione della documentazione, comprese le ricevute di spesa, potrà avvenire in forma digitale, fermo restando che occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da parte della rappresentanza diplomatica italiana all’estero, con l’assicurazione che gli originali siano conservati presso gli archivi della rappresentanza.

L'Ambasciata o l'ufficio consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta:

  • alla ASL per i residenti in Italia
  • al ministero della Salute per i non residenti in Italia
    • per posta tradizionale al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    • oppure via PEC a sanita.estero@postacert.sanita.it

(DPR n. 224 del 24 novembre 2017Circolare del Ministero della Salute 16 luglio 2018)

La ASL o il ministero della Salute, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, predisporrà il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal SSN o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.

Attenzione:

Le spese sono rimborsate secondo il cambio del giorno, in cui è stato effettuato il pagamento, indicato dalla Banca d'Italia.


Data di ultimo aggiornamento 28 dicembre 2023



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