I cittadini che si recano per lavoro, studio (solo se sei borsista o stagista e se hai partecipato ad un bando pubblico e superato una selezione), nei Paesi extra UE in cui non vigono accordi bilaterali in materia sanitaria, hanno diritto all'assistenza sanitaria in forma indiretta, unitamente ai familiari al seguito (DPR n. 618 del 31 luglio 1980).
Per ottenere l’assistenza devi essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e appartenere ad una delle categorie previste nel DPR 618/80.
L’assistenza indiretta consiste nell'anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario.
Se sei titolare beneficiario dell'assistenza devi richiedere l'attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980:
L'ASL di iscrizione del lavoratore o dello studente avente diritto deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 526 del 7 agosto 1982, con la sospensione del medico di medicina generale o del Pediatra di libera scelta in quanto l’assistenza sanitaria è garantita all'estero.
La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro o di studio.
Se durante l’incarico hai la necessità di usufruire di prestazioni sanitarie potrai richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute seguendo una procedura.
In caso di rientro saltuario in Italia hai diritto alle prestazioni, garantite alla generalità dei cittadini, documentando l'attività di lavoro o di studio all'estero.
In particolare, se rientri per un breve periodo incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell'elenco del tuo medico di fiducia, hai comunque diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica.
In questo caso l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e successivamente ne richiede il rimborso:
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario e può riferirsi alle spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto.
Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni fruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica (fino a sei anni di età) può essere avanzata un’unica domanda di rimborso, per un periodo massimo di un anno, comunque entro 3 mesi dall'ultima spesa.
Se soggiorni all'estero per più di 30 giorni, devi comunicarlo alla tua ASL per la sospensione del medico di famiglia come previsto dalle norme in vigore.
Al tuo rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, dovrai recarti presso la tua ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico.
Al tuo rientro definitivo dall'estero, dovrai provvedere all'iscrizione presso la tua ASL e alla scelta del medico di fiducia. La nuova iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale eri iscritto al momento della sospensione (Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984).
La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata, tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti, entro tre mesi dalla data dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso:
allegando la seguente documentazione:
L’acquisizione della documentazione, comprese le ricevute di spesa, potrà avvenire in forma digitale, fermo restando che occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da parte della rappresentanza diplomatica italiana all’estero, con l’assicurazione che gli originali siano conservati presso gli archivi della rappresentanza.
L'Ambasciata o l'ufficio consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta:
(DPR n. 224 del 24 novembre 2017; Circolare del Ministero della Salute 16 luglio 2018)
La ASL o il ministero della Salute, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, predisporrà il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal SSN o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.
Le spese sono rimborsate secondo il cambio del giorno, in cui è stato effettuato il pagamento, indicato dalla Banca d'Italia.
Data di ultimo aggiornamento 24 dicembre 2024