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Scade il 31 gennaio 2013 il termine per trasmettere i dati relativi alle sostanze dopanti da parte dei farmacisti

Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal DM 18 novembre 2010), anche quest’anno è necessario attivare la procedura per la trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.
Il termine previsto per l’invio dei dati in modalità elettronica è il 31 gennaio 2013.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

  • quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa
  • quantità di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.

Scarica il modulo elettronico in xls aggiornato al 2012.

Leggi le istruzioni per la compilazione del modulo.

Per facilitare la compilazione del modulo è possibile consultare l'elenco contenente le sigle delle province, delle regioni e dei principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.



Data di ultimo aggiornamento 9 gennaio 2013


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