Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: decreto ministeriale 18 novembre 2010 e decreto ministeriale 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2023.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it.
I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.
Il termine previsto per l’invio dei dati è il 29 febbraio 2024.
Ai sensi del Decreto ministeriale 3 ottobre 2023, ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:
AVVERTENZA. Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.
N.B.: Il BPC-157 è ora proibito come S0, secondo una recente rivalutazione ed aggiunto nella categoria "S0" come esempio.
*Si rammenta che l'elenco pubblicato sul sito della WADA costituisce parte integrante e sostanziale delle sostanze doping 2023, e che a scopo esemplificativo si riporta l'allegato elenco in formato Excel.
Per inserire i dati compila il modulo on line.
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Data di ultimo aggiornamento 23 gennaio 2024