Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal DM 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2015, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.
I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.
Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2015.
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
Per inserire i dati compila il modulo on line.
Consulta:
Data di ultimo aggiornamento 31 dicembre 2014