Data ultima verifica: 17 gennaio 2025
Domande e risposte (Mostra risposte)
Secondo l'art. 1 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, "Costituiscono doping l'assunzione o la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".
Esiste una lista, approvata ogni anno, che contiene le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Per saperne di più
A partire dal 2006, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute i dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping.
Per saperne di più vai alla pagina Preparati contenenti sostanze dopanti.
E' possibile riconoscere un farmaco potenzialmente dopante da un contrassegno sulle confezioni dei medicinali regolarmente in vendita, ma considerati potenzialmente positivi ai controlli antidoping.
Il Decreto 24 settembre 2003 modificato dal Decreto 30 aprile 2004 prevede che:
Per saperne di più vai alla pagina Bollino farmaci potenzialmente dopanti
La Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive pubblica ogni anno un Report sui controlli antidoping effettuati sul nostro territorio.
Per saperne di più vai alla pagina Report attività antidoping
Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale