Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2006 sono state definite le modalità di trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, in attuazione dell’art. 7 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.
I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute i dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire dall’anno 2006. La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute: ril.doping@postacert.sanita.it.
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
I dati forniti consentiranno di integrare le informazioni sull’utilizzo delle sostanze vietate per doping.
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Data di ultimo aggiornamento 18 gennaio 2023