Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal decreto attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2025, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2024.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.
I files trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.
Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2025.
Ai sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 25 giugno 2024, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:
AVVERTENZA. Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.
N.B.: Il BPC-157, il 2,4-dinitrofenolo (DNP) e gli attivatori della Troponina (Reldesemtiv e Tirasemtiv) sono ora proibiti come S0, secondo una recente rivalutazione ed aggiunti nella categoria "S0" a titolo esemplificativo.
Si rammenta che l'elenco pubblicato sul sito della WADA e sul DM 25 giugno 2024 costituiscono parte integrante e sostanziale delle sostanze dopanti 2024, e che a scopo esemplificativo si riporta l'allegato elenco in formato xls.
Data di ultimo aggiornamento 17 gennaio 2025