Il Decreto ministeriale 4 settembre 1996 definisce le modalità per la rilevazione delle attività realizzate nelle strutture pubbliche e private che si occupano di trattamento e recupero delle persone con problemi di alcoolismo.
La rilevazione ha la finalità di:
Le informazioni contenute nei modelli di rilevazione sono fornite dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere e raccolte ogni anno ad opera delle Regioni. Per gli Enti convenzionati le informazioni vengono rilevate direttamente dalle Regioni e inviate al Ministero della Salute, che provvede ad elaborare e divulgare i dati raccolti.
Cerca tra le pubblicazioni le Rilevazioni attività alcol a partire dal 1999.
L’art. 8 della legge 30.3.2001 n. 125 dispone che il Ministro della Salute trasmetta ogni anno al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza.
La relazione riporta anche i risultati dei progetti assegnati alle Regioni capofila, per i quali sono stanziate le risorse economiche previste dall’art. 3 comma 4 della Legge 125/2001.
Ogni anno il Ministero della Salute e la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni stabiliscono la tematica di interesse da sviluppare in una progettualità che ha durata di 12 mesi. La stessa Commissione individua di anno in anno la Regione capofila del progetto.
Leggi
Per approfondire
Relazioni al Parlamento (periodo di riferimento dei dati)
Data di ultimo aggiornamento 9 settembre 2024