Data di pubblicazione: 30 aprile 2021
FONTE: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Controlli Import - Controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali in importazione ed esportazione
Attività di controllo su spedizioni di vegetali e prodotti vegetali originari di Paesi terzi ai fini dell’introduzione nel territorio dell’Unione Europea
Gli ispettori fitosanitari dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio operanti presso i Posti di controllo frontaliero svolgono controlli documentali, d’identità e fisici sulle piante, i prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati, con le frequenze e le previste dalle norme comunitarie di riferimento.
L’introduzione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti regolamentati può avvenire solo attraverso Punti di Controllo Frontaliero (BCP) autorizzati e riportati sul sito della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/plants_en).
Gli operatori interessati ad introdurre piante, prodotti vegetali o altri oggetti regolamentati notificano l’arrivo delle partite attraverso la sezione dedicata (TRACES-NT) della piattaforma informatica della Commissione “IMSOC”, redigendo la “Parte I” del DSCE-PP (Documento Sanitario Comune di Entrata). Tale documento contenente tutte le informazioni relative all’origine, alla natura e alle dimensioni della partita, è corredato dal Certificato Fitosanitario emesso dall’Autorità fitosanitaria competente del Paese Terzo, dai documenti commerciali e da ogni altro documento utile. L’ispettore fitosanitario competente per territorio del BCP di arrivo della partita effettua controlli documentali, d’identità e fisici sulle piante, i prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati, con le frequenze e le previste dalle norme comunitarie di riferimento.
I controlli documentali si basano sulla verifica dei documenti forniti dall’operatore commerciale e si concentra in particolar modo sull’analisi del Certificato fitosanitario emesso dall’autorità competente del Paese Terzo, al fine di constatare che tutti i requisiti normativi siano soddisfatti.
I controlli d’identità si basano sulla verifica della corrispondenza tra le informazioni fornite e l’effettiva natura e dimensione della partita.
I controlli fisici si basano sulla verifica dell’assenza della presenza di organismi nocivi. L’ispettore fitosanitario può sottoporre le partite a campionamento e all’analisi, inviando i campioni ad un laboratorio di riferimento.
Qualora tutti i controlli diano esito favorevole, il DSCE-PP è validato e, dal punto di vista fitosanitario, è autorizzato all’ingresso nel territorio dell’Unione Europea.
Qualora i controlli diano esito sfavorevole, il DSCE-PP è rifiutato e alla partita non è consentito l’ingresso nel territorio dell’Unione Europea. Le partite rifiutate, a spese e in accordo con l’operatore, possono essere distrutte, restituite al mittente, inviate ad alto Paese Terzo o, se possibile, sottoposte ad adeguati trattamenti.
In caso di rifiuto di un DSCE-PP l’ispettore fitosanitario, attraverso la sezione “Europhyt” dell’IMSOC notifica il respingimento della partita alla Commissione Europea, al Paese Terzo e in caso di motivi legati alla presenza di organismi nocivi, all’EPPO, inserendo le relative motivazioni.
Il Servizio Fitosanitario Nazionale è l’autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all’attuazione delle attività di cui al Capo IV, Sezione 1 del Regolamento (UE) 2016/2031 e al capo V, sezione II del Regolamento (UE) 2017/625.
Il Servizio Fitosanitario Nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, CREA – DC) quale organismo scientifico di supporto per le attività di protezione delle piante.
Al Servizio fitosanitario centrale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale dello sviluppo rurale (DISRV), competono il coordinamento, la collaborazione e i contatti con la Commissione Europea e con i Servizi fitosanitari degli Stati membri dell’Unione, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario.
Ai Servizi fitosanitari regionali compete lo svolgimento, presso i BCP di propria competenza territoriale, dei controlli ufficiali sulle piante, i prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati.
I Servizi fitosanitari regionali sono dotati di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza. Si veda l’elenco pubblicato sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale al seguente link https://www.protezionedellepiante.it/laboratori-ufficiali-nazionali/
È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:
a) l’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC)
b) i laboratori nazionali ufficiali designati dai Servizi Fitosanitari Regionali
c) altri laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, inseriti nella rete nazionale dei laboratori.
Tag associati a questa pagina: Sanità delle piante