FONTE: Ministero della Salute
Inquadramento giuridico generale
Le sanzioni possono essere penali o amministrative.
In Italia, per l’applicazione di una sanzione, anche amministrativa, vige il principio di legalità (art.1 legge n. 689/1981) in base al quale solo con una legge è possibile fissare sanzioni.
La nascita dell’illecito amministrativo si può collocare con l’entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n..689, recante “Modifiche al sistema penale”. La legge introduce un sistema compiuto di illecito e sanzione amministrativa, prevedendo principi generali, eccezioni, applicabilità e competenze. Il sistema ricalca quello penale in quanto la norma ha effettuato la prima opera di depenalizzazione, ovvero la trasformazione di reati in illeciti amministrativi. L’illecito amministrativo è modellato sulla struttura del reato; infatti la legge 689/1981 ricalca gli istituti penalistici del principio di legalità, della capacità di intendere e di volere, dell’elemento soggettivo dell’illecito, le cause di esclusione della punibilità, il concorso di persone.
La constatazione degli illeciti amministrativi è affidata agli organi amministrativi che svolgono attività di polizia amministrativa. Anche nei casi in cui siano previste sanzioni amministrative, qualora si possa sospettare un reato penale è obbligatorio procedere alla denuncia per il proseguimento di indagine.
La sanzione è effettiva in quanto è previsto il pagamento di una somma di denaro che puo’ essere riscosso in maniera coattiva. Inoltre, l’effettività viene garantita anche dalla circostanza che l’articolo 11 della legge prevede che nell’ applicazione della sanzione, tra il minimo ed il massimo edittale, occorre valutare, tra gli altri elementi, le condizione economiche del soggetto.
Il medesimo articolo 11 garantisce anche la proporzionalità della sanzione, in quanto nell’irrogazione della medesima si deve tenere conto: della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, della personalità e delle condizioni economiche.
La dissuasività della sanzione è assicurata dall’entità della stessa e dalla possibilità di applicare, oltra alla misura del pagamento, sanzioni accessorie quali la confisca (art. 24 legge 689/1981) il sequestro (art. 19 legge 689/1981) e, per quanto concerne la vigilanza sulle norme in materia di igiene degli alimenti, la chiusura dello stabilimento (art. 8 decreto legislativo30/12/1999, n 507 e art. 517 bis codice penale). Inoltre la medesima legge prevede l’istituto dalla “reiterazione” (commissione di una successiva violazione della stessa indole) in presenza della quale si decade da alcuni benefici.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie, vige un procedimento applicativo di natura essenzialmente amministrativa, incentrato su una “ordinanza-ingiunzione” dell’autorità competente, con l’intervento del giudice ordinario solo a seguito di ricorso di “opposizione” dell’interessato.
Il procedimento amministrativo sanzionatorio principia con un’attività di accertamento, ad opera dei diversi organi di controllo che operano nel comparto, e la rituale contestazione di un illecito ad un soggetto ritenuto responsabile, segue una fase istruttoria con possibilità per lo stesso soggetto di discolparsi attraverso scritti, documenti e l’audizione personale. A termine di tale fase l’autorità, se ritiene fondato l’accertamento, determina la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
L’autorità competente oltre a decidere sull’esistenza dell’illecito e sull’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria si pronuncia sui provvedimenti cautelari di sequestro che hanno la funzione di vincolare un bene e impedirne la circolazione al fine dell’applicazione della sanzione accessoria della confisca
Sistema sanzionatorio delle materie di interesse del PNI
Nelle materie del PNI le sanzioni applicabili sono tutte sanzioni amministrative, fatta eccezione per quelle fissata dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30/4/1962, n 283, che prevedono sanzioni penali per i reati in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande, e per gli articoli 515 (frode in commercio) e 516 (vendita sostanze alimentari non genuine come genuine) del codice penale.
Inoltre, la legge 7 agosto 1986, n. 462, recante "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari" prevede la pubblicazione annuale, da parte del Ministero della Salute, dell'elenco delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza penale passata in giudicato per reati di frode e sofisticazione alimentare.
Sanzioni amministrative in riferimento a specifiche norme di interesse del PNI sono fissate dai seguenti decreti legislativi: il decreto legislativo n. 190/2006 sanziona gli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento 178/2002; il decreto legislativo n. 193/2007 sanziona i Regolamenti n. 852, 853 e 854 del 2004; il decreto legislativo n.151/2007 sanziona il Regolamento n. 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto; la Legge 20 luglio 2004, n.189 sanziona il maltrattamento degli animali.
Inoltre, le seguenti leggi sanzionatorie ricadono nelle competenze dell'ICQRF:
Vedi anche
Nel PNI
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